Spese di lite sotto i minimi tabellari e divieto di liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 9910 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese processuali solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma incontra il limite dei valori tabellari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 e non può scendere a importi simbolici, lesivi del decoro professionale. La riduzione operata ai sensi dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto non consente di scendere sotto la soglia del 50% del valore medio parametrico. La serialità e la scarsa complessità del contenzioso costituiscono motivazione idonea a giustificare la riduzione, ma non a legittimare la liquidazione di una somma inferiore ai minimi.
Il Fatto
Gli appellanti avevano ottenuto dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, una sentenza che ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di accreditare sulle carte elettroniche degli interessati gli importi destinati ad attività formative. Non avendo l’Amministrazione ottemperato, proposero ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che lo accolse, nominando in via eventuale il Commissario ad acta e liquidando le spese in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Gli appellanti impugnano esclusivamente il capo sulle spese. Sostengono che il primo giudice, pur accogliendo integralmente la domanda, abbia liquidato un importo inferiore ai parametri minimi, non potendo scendere sotto il 50% delle tariffe medie. Deducono altresì il difetto assoluto di motivazione, ritenendo il riferimento alla serialità della controversia una motivazione apparente e stereotipata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza, richiamando Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. La quantificazione del compenso è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale, come affermato da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Quanto all’applicazione dei valori tabellari, il Consiglio richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto ministeriale di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. In quella sede si chiarì che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa determinata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima. L’obiettivo era limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare.
Su queste basi, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari previsti per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del decreto. Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica: la causa presentava un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e di carattere seriale, elementi idonei a giustificare una riduzione, ma non a scendere sotto la soglia minima.
L’appello è quindi accolto nei termini indicati. In coerenza con i precedenti della Sezione (Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), il Collegio determina in euro 800,00 l’equa liquidazione delle spese di primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello, parametrate al solo valore del capo impugnato, sono liquidate in euro 300,00 per ciascun appellante, con condanna del Ministero.
Nota della Redazione
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