Spese di lite ridotte per serialità della causa ma senza somme simboliche (Cons. Stato n. 9913 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali da parte del giudice amministrativo è espressione di un potere discrezionale, ma incontra due limiti. Il primo è l’obbligo di motivazione, che sorge solo quando il giudice intenda derogare alla soccombenza. Il secondo è il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale dell’avvocato. La riduzione del compenso è ammessa in presenza di contenzioso seriale e non complesso; essa non può però scendere sotto le soglie parametriche minime fissate dal D.M. n. 147 del 2022, che hanno proprio la funzione di limitare la discrezionalità del giudice e di superare l’incertezza applicativa del sistema parametrale.

Il Fatto

Gli appellanti avevano ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al versamento, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, di somme a titolo di contributo per la formazione. Formatosi il giudicato, hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che lo ha accolto, nominando anche il commissario ad acta.

Il primo giudice ha però liquidato le spese di lite in misura ridotta, richiamando “il carattere seriale della controversia”. Gli originari ricorrenti hanno impugnato la sentenza limitatamente a questa statuizione, deducendo la violazione dei parametri tariffari minimi e il difetto assoluto di motivazione. Hanno chiesto la liquidazione di un importo pari al tabellare ridotto del 50%. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se intende discostarsi dalla soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). Riconosce poi che la quantificazione del compenso rientra in un potere discrezionale riservato al giudice, ma resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).

Sul piano dell’applicazione dei valori tabellari, la decisione richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017. Quel parere chiariva che le modifiche ai parametri mirano a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare senza alcun riferimento numerico minimo, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie minime percentuali di riduzione.

Su questa base il Collegio ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione di valore compreso tra 1.101 e 5.200 euro, anche tenendo conto della riduzione del 50% prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. La Corte precisa però, in senso parzialmente difforme dall’appellante, che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità ed è seriale, come dimostrano i numerosi precedenti analoghi.

L’appello è quindi accolto nei termini indicati. La sentenza di primo grado è riformata e le spese sono equamente liquidate in 800,00 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, in coerenza con Cons. Stato, Sez. VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025. Le spese del grado di appello sono compensate, restando a carico del Ministero il solo contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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