Revoca della patente ex art. 128 c.d.s. autonoma rispetto alla revisione (TAR Abruzzo n. 280 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128 c.d.s. non costituisce conseguenza diretta del provvedimento di revisione adottato dalla Motorizzazione civile, ma sanziona la circolazione posta in essere in costanza del procedimento di revisione. Il vizio che eventualmente infici il provvedimento di revisione non si riverbera sulla legittimità della revoca, che trova autonoma fonte nella condotta di guida accertata. Il diniego di annullamento in autotutela è legittimo quando il provvedimento da rimuovere risulti tempestivamente notificato e divenuto definitivo per mancata impugnazione, non essendo configurabile alcuna acquiescenza presunta in assenza di notifica.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela di un precedente provvedimento di revoca della patente di guida categorie A e B. Chiede, in via consequenziale, la restituzione del documento fino alla naturale scadenza.

La difesa sostiene che il provvedimento di revoca non sarebbe mai stato notificato e che l’intero procedimento sarebbe fondato su presupposti di fatto erronei, originati da una segnalazione dei Carabinieri poi rettificata dagli agenti verbalizzanti. L’Amministrazione resiste chiedendo la reiezione del ricorso. Le misure cautelari, dapprima monocratiche e poi collegiali, vengono respinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale. La Motorizzazione civile aveva disposto la revisione della patente a seguito di una comunicazione della Stazione Carabinieri, notificando il provvedimento a mani dell’interessato. In data successiva il ricorrente, fermato per un controllo stradale, non esibiva la patente e veniva redatto verbale ai sensi dell’art. 180, comma 7, c.d.s., con invito a esibire il documento e la prenotazione della visita di revisione nel termine di venti giorni.

Non avendo dato prova della prenotazione o dell’effettuazione della revisione, il ricorrente veniva sanzionato con verbale ai sensi dell’art. 128 c.d.s., immediatamente contestato con apposizione della firma. Su tale base la Prefettura adottava il provvedimento di revoca della patente, notificato a mani dai Carabinieri.

Da questa ricostruzione il TAR trae la prova che sia la notifica del provvedimento prefettizio di revoca, sia quella del verbale di contestazione richiamato, sono state tempestivamente eseguite mediante consegna a mano, come attestano i documenti in atti. Entrambi i provvedimenti risultano pertanto notificati e definitivi, non essendo stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra revisione e revoca. Il Collegio esclude che la revoca della patente discenda direttamente dal provvedimento di revisione della Motorizzazione, pur adottato sulla base di presupposti di fatto erronei. La revoca trova invece causa nella circolazione alla guida posta in essere dal ricorrente in costanza del procedimento di revisione, condotta sanzionata dall’art. 128 c.d.s., che prevede la revoca quale sanzione accessoria a quella pecuniaria. Il dedotto vizio dei presupposti della revisione resta quindi confinato a un atto distinto e non inficia la legittimità del provvedimento prefettizio.

Alla luce di tali rilievi il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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