Spese di lite sotto i minimi tariffari e liquidazione del contenzioso seriale (Cons. Stato n. 4710 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche o comunque inferiori ai minimi tariffari, la cui inderogabilità è posta a tutela del decoro professionale. Il giudice che si discosta dalla regola della soccombenza è tenuto a motivare la propria decisione. La serialità del contenzioso, pur non essendo annoverata tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di minor impegno difensivo, purché la liquidazione resti entro i parametri tabellari e la motivazione non sia apodittica.
Il Fatto
La parte appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 1.500,00. Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la stessa parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al T.A.R. per la Campania.
Il T.A.R., con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di costituire la carta, liquidando però le spese di lite in soli 500,00 euro, in considerazione della serialità della controversia. Avverso tale capo ha proposto appello la parte ricorrente, dolendosi della misura delle spese, inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma incontra il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. civ., Sez. II, n. 34842/2023).
Sul piano dei valori tabellari, la Corte valorizza il parere della Sezione Consultiva (Cons. Stato, Sez. Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017), reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice attraverso soglie minime di riduzione non derogabili. La Sezione Consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi contrasti con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 23 novembre 2017.
Su queste basi la liquidazione del primo giudice risulta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200, anche tenendo conto della riduzione di cui all’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014. Al tempo stesso, la Corte esclude che la motivazione del T.A.R. sia apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità ed è seriale, stanti i numerosi analoghi precedenti.
La Corte precisa quindi che la serialità del contenzioso, pur non figurando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice per ridurre il compenso secondo i parametri, in quanto indice di minor impegno difensivo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5201 del 2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 9291 del 2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3270 del 2024). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, richiamando l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera.
In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata con la liquidazione di € 800,00 per le spese del primo grado, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono compensate, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.
Nota della Redazione
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