Spese di lite e minimi tariffari non derogabili per serialità (Cons. Stato n. 4726 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dei minimi tariffari fissati dai parametri ministeriali, che assicurano la proporzione tra prestazione professionale e compenso. La liquidazione di importi simbolici, lesivi del decoro professionale, è illegittima. La serialità del contenzioso e l’assenza di complessità possono essere valorizzate per ridurre il compenso, ma solo entro le soglie minime percentuali previste dal sistema parametrale. Il giudice non è tenuto a motivare analiticamente la liquidazione quando si attiene alla regola della soccombenza; deve invece motivare il discostamento.

Il Fatto

La parte appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, che lo accoglieva ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di costituire la carta in favore della ricorrente.

Il TAR liquidava però le spese di lite in soli 500,00 euro, in considerazione della serialità della controversia. Avverso tale capo la parte ricorrente proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, per essere l’importo considerevolmente inferiore ai minimi tariffari e lesivo del decoro della professione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la regola per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulla liquidazione delle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione resta espressione di potere discrezionale, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).

Sul piano dei valori tabellari, la Corte valorizza il parere della Sezione Consultiva (n. 2703 del 27 dicembre 2017), che aveva chiarito come le modifiche ai parametri mirassero a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, limitando la discrezionalità del giudice mediante soglie percentuali di riduzione non derogabili. La stessa Sezione Consultiva aveva escluso che l’inderogabilità dei minimi contrastasse con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 23 novembre 2017.

Su queste basi il Collegio ritiene non corretta la quantificazione del primo giudice, collocata al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Respinge però il rilievo dell’appellante secondo cui la motivazione del TAR sarebbe apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale.

La Corte precisa che la serialità non figura tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma ben può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri, quale indice di minor impegno difensivo (Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025; Cons. Stato, VII, n. 9291 del 2025). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, in applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, secondo cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera.

In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *