Spese di lite riducibili per serialità ma mai sotto i minimi tabellari (Cons. Stato n. 4725 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso, pur non essendo ipotesi derogatoria del principio di soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di minor impegno difensivo. La riduzione resta tuttavia vincolata al rispetto dei minimi tabellari fissati dal D.M. n. 55/2014 e dai decreti che lo modificano: il giudice che liquida sotto le soglie parametriche viola il principio di proporzione tra prestazione professionale e compenso. La motivazione è obbligatoria solo quando il giudice si discosti dalla regola della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 1.500,00. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, che lo ha accolto ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di costituire la carta.
Il TAR ha però liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro, valorizzando la serialità della controversia. Il ricorrente ha appellato censurando la misura, ritenuta inferiore ai minimi tariffari e contraria al decoro professionale. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la regola per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla soccombenza, secondo Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. La discrezionalità nella quantificazione del compenso incontra però il limite di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Sul versante parametrico la Corte richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014: le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa determinata dalla possibilità di liquidare senza alcuna soglia numerica minima, individuando soglie minime percentuali di riduzione non superabili verso il basso. Parimenti la Sezione ha escluso che l’inderogabilità dei minimi contrasti con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 23 novembre 2017.
Su queste basi la liquidazione del primo giudice è giudicata non corretta: essa si colloca sotto i valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. La Corte puntualizza però che la motivazione del TAR non è apodittica, vertendo su contenzioso seriale e privo di complessità.
La serialità, precisa il Collegio, non figura tra le ipotesi derogatorie eccezionali del principio di soccombenza, ma può essere valorizzata per ridurre il compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 (Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025 e n. 9291 del 2025). Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, come richiede l’art. 2, comma 1, del decreto. L’appello è pertanto accolto e le spese del primo grado sono liquidate in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario; compensate le spese dell’appello.
Nota della Redazione
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