Spese di lite nel giudizio di ottemperanza non sotto i minimi tabellari (Cons. Stato n. 9366 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dell’art. 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm. e del divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La riduzione del compenso è ammessa in presenza di contenzioso seriale e di ridotta complessità, ma deve restare entro le soglie minime dei parametri tariffari di cui al d.m. n. 147 del 2022. La liquidazione che scenda sotto tali valori, senza adeguata base motivazionale, è censurabile. Il giudice dell’appello riforma pertanto la statuizione sulle spese e la ridetermina secondo la richiesta dell’appellante.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Formatosi il giudicato, la docente ha promosso ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria.

Il TAR ha accolto il ricorso e nominato il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Quanto alle spese, ha liquidato 500,00 euro, valorizzando il carattere seriale e la scarsa complessità della causa. La docente ha appellato questa sola statuizione, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di 1.189,00 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i precedenti della Sezione su casi analoghi, indicati come sentenze nn. 4431, 3897, 6923, 6924, 6935, 7251 e 8806 del 2025, e ne fa applicazione ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm.. Riconosce che la determinazione del compenso è riservata alla discrezionalità del giudice, ma ribadisce il divieto di somme simboliche, richiamando Cass. civ., sez. II, n. 34842 del 2023.

Sul piano dei valori tabellari, la Corte valorizza il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017. Quel parere chiarisce che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcun riferimento a una soglia minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice mediante soglie percentuali di riduzione non superabili. La sezione consultiva ha inoltre escluso che l’inderogabilità dei minimi contrasti con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Su queste basi la quantificazione del primo giudice risulta non corretta, perché si colloca sotto i valori approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. La Corte precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e seriale, come dimostrano i numerosi precedenti analoghi.

L’appello è quindi accolto e la statuizione sulle spese è riformata, con determinazione dell’importo in 1.189,00 euro, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *