Diffida non notificata al comproprietario esclude acquisto gratuito al Comune (C.G.A.R.S. n. 47 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari di un fabbricato abusivo ne determina nei loro confronti l’inefficacia, ma non l’illegittimità dell’atto. Gli atti sanzionatori in materia edilizia, pur avendo natura vincolata, sono soggetti alle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990, nei limiti in cui non operi l’art. 21-octies della stessa legge. La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 attiene alla fase esecutiva e non vizia l’ordine di demolizione. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area su cui insiste la costruzione abusiva costituisce sanzione autonoma e presuppone la conoscenza dell’ordine di demolizione e l’imputabilità dell’inerzia: la mancata notifica al comproprietario ne preclude l’applicazione.
Il Fatto
Le appellanti, comproprietarie indivise di un immobile acquistato nel 2005 e munito di titoli edilizi, hanno impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione e la messa in pristino di opere eseguite in assenza di concessione edilizia, nonché il successivo verbale di accertamento dell’inottemperanza. Assumevano di non aver mai ricevuto la notifica degli atti e che gli interventi erano stati realizzati dalla sola altra comproprietaria. Il TAR rigettava il ricorso, ritenendo sufficiente la notifica a uno solo dei comproprietari e qualificando l’intervento come nuova costruzione, con conseguente applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Le appellanti riproponevano le censure di primo grado, lamentando anche la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento e l’impossibilità di demolire senza pregiudizio delle parti conformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da due dati incontestati: nessuno degli atti è stato notificato alle appellanti, e nessuno di essi le menziona tra i destinatari, benché fossero comproprietarie dell’immobile. Su questa premessa si articola la distinzione tra la posizione delle due comproprietarie.
Quanto all’ordinanza di demolizione, il C.G.A.R.S. conferma il rigetto: una volta avutane piena conoscenza, le appellanti l’hanno impugnata e la mancata notifica a tutti i comproprietari ne determina l’inefficacia nei loro confronti, non l’illegittimità. Il principio è richiamato come consolidato e vale a respingere anche la censura sul rigetto di una doglianza non dedotta.
Il secondo motivo è respinto con argomentazione più articolata. La natura vincolata degli atti sanzionatori non esime l’Amministrazione dalle garanzie procedimentali, perché l’accertamento dei fatti può essere complesso. Tuttavia opera l’art. 21-octies legge n. 241/1990: l’annullamento è escluso quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Poiché le opere rientrano tra le nuove costruzioni e non è applicabile la sanzione pecuniaria in luogo della demolitoria, l’ordinanza analiticamente motivata non avrebbe potuto avere contenuto differente.
Il Collegio conferma la qualificazione dell’abuso come nuova costruzione, valorizzando la costruzione integrale di un nuovo piano, l’aumento di volume dei piani esistenti e la realizzazione della scala. Quanto all’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la verifica sulla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva appartiene alla fase esecutiva, su segnalazione della parte privata, e non costituisce vizio dell’ordine di demolizione.
L’accoglimento parziale investe il solo verbale di accertamento dell’inottemperanza. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è misura strumentale alla demolizione né sanzione accessoria, ma sanzione autonoma che presuppone una duplice condotta: esecuzione dell’opera abusiva e inadempimento dell’obbligo di demolirla. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio esclude che sussista il requisito della consapevole e volontaria inottemperanza quando manchi la conoscenza dell’ingiunzione, e con essa l’imputabilità dell’inerzia. Il verbale è quindi annullato, salvo il potere del Comune di rinnovare l’ordinanza. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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