Rimborso spese legali escluso per il dipendente che promuove il giudizio (TAR Calabria n. 593 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di patrocinio legale previsto dall’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997, spetta al dipendente di amministrazione statale che abbia subito un giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa, conclusosi con sentenza o provvedimento che ne abbia escluso la responsabilità, e non anche a colui che abbia volontariamente e consapevolmente promosso un’azione giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza. Il giudizio cui si riferisce la norma è sempre quello “subito dall’interessato” e mai quello da questi intrapreso: il presupposto indefettibile è il coinvolgimento non voluto nel procedimento, non ravvisandosi un’identità funzionale tra la posizione del dipendente che agisce in giudizio contro la P.A. e quella del dipendente che il giudizio subisce. La norma, di natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione estensiva, dovendosi escludere il rimborso per le spese sostenute nella veste processuale di attore o ricorrente. Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di rimborso non assume valore provvedimentale, configurandosi come mero silenzio-inadempimento in assenza di una espressa previsione normativa di silenzio-assenso.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, cancellato dal quadro di avanzamento e privato della promozione al grado superiore, aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento di decadenza con sentenza del Consiglio di Stato, che aveva altresì condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite. Il militare aveva quindi avanzato istanza di rimborso delle maggiori spese di patrocinio legale sostenute per la propria difesa nei due gradi di giudizio, quantificate in una somma superiore rispetto a quella liquidata in sentenza.
Dopo la declaratoria del silenzio-inadempimento da parte del TAR, il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza con provvedimento espresso, richiamando i pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato. Il ricorrente aveva impugnato il diniego, deducendo la formazione del silenzio-assenso e la sussistenza dei presupposti per il rimborso di cui all’art. 18 d.l. n. 67/1997, sostenendo che il giudizio fosse stato di fatto “promosso” dall’Amministrazione con l’adozione del provvedimento lesivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha rigettato il ricorso, disattendendo entrambi i motivi. Quanto al primo, il Collegio ha escluso che al silenzio dell’Amministrazione possa attribuirsi valore provvedimentale, trattandosi di silenzio-inadempimento e non essendo rinvenibile alcuna disposizione che configuri la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rimborso.
Sul secondo motivo, la sentenza ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa, ivi compresa la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5572 del 2024, secondo cui il rimborso delle spese legali risponde all’esigenza di tenere indenne il dipendente dalle conseguenze economiche dei giudizi “subiti” per fatti connessi all’espletamento del servizio. La norma presuppone sempre un’iniziativa processuale proveniente da un soggetto diverso dal dipendente – l’attore, il pubblico ministero o il P.M. contabile – sicché il beneficio non spetta a chi abbia agito nella veste di ricorrente.
La Corte ha sottolineato come una diversa interpretazione estensiva finirebbe per creare un indebito privilegio a favore di chi abbia consapevolmente evocato in giudizio l’Amministrazione, determinando una deresponsabilizzazione rispetto alle conseguenze economiche della propria scelta processuale. Il giudizio di responsabilità cui si riferisce l’art. 18 cit. è, infatti, ontologicamente incompatibile con l’ipotesi del dipendente che promuove un’azione contro la propria Amministrazione, mancando il presupposto del coinvolgimento non voluto.
Il Collegio ha infine osservato che la richiesta di rimborso tendeva a sovrapporsi all’ordinaria statuizione sulle spese già liquidate in sentenza ai sensi dell’art. 26 c.p.a., assumendo al più un tono risarcitorio non riconducibile alla disciplina speciale invocata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.