Spese di lite ridotte per contenzioso seriale ma mai sotto i minimi (Cons. Stato n. 4458 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, che tuttavia incontra il limite di non poter liquidare somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso e il limitato grado di complessità della causa possono essere valorizzati per ridurre il compenso, ma la liquidazione deve comunque rispettare i valori minimi dei parametri tariffari di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della riduzione di cui all’art. 4, comma 4. Il giudice non è tenuto a motivare in modo analitico la decisione sulle spese quando applica la regola della soccombenza, ma deve dare conto delle ragioni della riduzione. La proporzione tra prestazione e compenso è assicurata dal rispetto dei parametri, a norma dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Gli originari ricorrenti avevano ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del beneficio della carta elettronica del docente per le annualità di servizio a tempo determinato, art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Formatosi il giudicato, hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che lo ha accolto ordinando l’esecuzione nel termine di sessanta giorni e nominando, in caso di inottemperanza, il Commissario ad acta.
Il primo giudice ha liquidato le spese in complessivi euro 500,00, oltre accessori, valorizzando il carattere seriale della controversia. Gli appellanti hanno impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che l’importo è inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo la liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio per cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese solo quando si discosta dalla regola della soccombenza. La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche.
Sul piano dei parametri, il Consiglio di Stato valorizza il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55/2014. Quel parere chiarisce che le modifiche miravano a superare l’incertezza applicativa e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, fissando soglie minime percentuali di riduzione non derogabili.
Alla luce di tali coordinate, la liquidazione del primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147/2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4. Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di complessità e seriale.
La Corte conferma che la serialità non rientra tra le ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo, come affermato in Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025 e n. 9291 del 2025. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, secondo l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014.
In accoglimento parziale dell’appello, il Collegio ridetermina le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Compensa integralmente le spese del grado di appello, avuto riguardo al solo parziale accoglimento della domanda.
Nota della Redazione
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