La serialità del contenzioso giustifica il compenso sotto i minimi tabellari (Cons. Stato n. 4459 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dei valori tabellari minimi e il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità del contenzioso non costituisce ipotesi derogatoria del principio della soccombenza, ma può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo, purché la liquidazione resti entro il perimetro parametrico. Il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, in applicazione del principio per cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera. La motivazione del giudice sulle spese è dovuta solo quando questi intenda discostarsi dalla regola della soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuirle il beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità di servizio a tempo determinato, per l’importo complessivo di euro 1.500,00. Formatosi il giudicato, la stessa parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che lo ha accolto ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni e nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Commissario ad acta.
Il primo giudice ha liquidato le spese del giudizio in complessivi euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, valorizzando il carattere seriale della controversia. La parte ha appellato contestando proprio tale statuizione, deducendo che la liquidazione era avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 1.189,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., la precedente sentenza della Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025 e le sentenze nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025, rese su casi analoghi. Muove dal principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla regola della soccombenza, fermo restando il divieto di attribuire somme simboliche.
Sul piano dei valori tabellari, la Corte richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55/2014. Quel parere chiarisce che le modifiche erano dirette a superare l’incertezza derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie percentuali di riduzione non superabili. La Sezione consultiva ha escluso che l’inderogabilità dei minimi contrastasse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. La Corte precisa però che la motivazione della sentenza impugnata non è apodittica, perché il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità ed è seriale.
La serialità, pur non essendo prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, in quanto indice di minor impegno difensivo, come affermato dalla Sezione (Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre 2025, n. 9291) e da Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270. L’art. 2, comma 1, del decreto impone infatti che il compenso sia proporzionato all’importanza dell’opera.
L’appello è quindi accolto nei limiti indicati: la sentenza di primo grado è riformata e le spese del primo grado sono determinate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono integralmente compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda.
Nota della Redazione
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