Nessun adeguamento ISTAT nelle proroghe tecniche e revisione prezzi del nuovo affidamento (Cons. Stato n. 4463 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi nei contratti pubblici presuppone la vigenza di un rapporto contrattuale legittimo e regolare tra le parti. Una proroga atecnica, disposta fuori dai limiti di legge e non prevista dalla normativa, è assimilabile a un nuovo affidamento di fatto, cui l’impresa ha prestato assenso e dal quale non può derivare il diritto all’adeguamento del corrispettivo. L’operatore economico può valersi dei mezzi di tutela giurisdizionale avverso la proroga illegittima. L’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 non opera come automatismo legato agli indici ISTAT o al rinnovo dei contratti collettivi, ma richiede la prova dell’effettivo squilibrio del sinallagma. Il compenso revisionale riconosciuto con provvedimento non impugnato non è contestabile nel quantum.
Il Fatto
Il Consorzio appaltatore ha gestito la RSA e il Centro Diurno per anziani di Nusco in forza di un contratto sottoscritto il 13 settembre 2016, di durata trentasei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori dodici. Alla scadenza l’amministrazione ha esercitato il rinnovo e, poi, ha disposto una sequenza di proroghe tecniche che hanno mantenuto il servizio attivo fino al 17 gennaio 2022.
Il Consorzio ha chiesto al TAR Campania l’accertamento del diritto all’adeguamento periodico del corrispettivo per il periodo 15 settembre 2020 – 17 gennaio 2022, invocando l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, e ha impugnato il silenzio-rigetto sull’istanza di revisione prezzi. Il TAR, con sentenza n. 737/2024, ha respinto il ricorso. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la distinzione del giudice di primo grado tra proroga legittima, fino al 15 marzo 2021, e proroghe atecniche, relative al periodo successivo. L’appellante non contesta tale qualificazione, ma sostiene che anche alle proroghe illegittime debba applicarsi la revisione prezzi, trattandosi di servizio pubblico essenziale che l’impresa non poteva interrompere.
Il secondo motivo è respinto. Il Consiglio di Stato ribadisce che un regime di proroga non previsto né ammesso dalla normativa, sostanzialmente assimilabile a nuovo affidamento e cui l’impresa avrebbe potuto legittimamente sottrarsi, non può legittimare la revisione prezzi. Si tratta di proroga atecnica illegittima, avvenuta con assenso dell’impresa, cui non può conseguire anche l’adeguamento del corrispettivo, che presuppone la vigenza di un rapporto legittimo e regolare. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 5146 del 2023.
Quanto alla posizione dell’operatore economico, la Corte osserva che a fronte di una proroga illegittima lo stesso può sempre valersi dei mezzi di tutela giurisdizionale, come il Consorzio ha effettivamente fatto. Il diritto all’adeguamento non può quindi fondarsi sulla necessità di fatto di proseguire il servizio.
Sul periodo coperto dalla proroga legittima, il Collegio rileva che la delibera n. 1328 del 30 luglio 2021 ha riconosciuto il compenso revisionale dal 31 ottobre 2017 al 15 marzo 2021. Poiché tale provvedimento non è stato impugnato, il quantum non è contestabile in questa sede. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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