Spese di lite sotto i minimi tabellari richiedono motivazione tassativa (Cons. Stato n. 3457 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel liquidare le spese processuali, esercita un potere discrezionale che incontra limiti precisi: deve motivare la decisione solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza, ma non può attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale. La quantificazione non può collocarsi al di sotto dei valori tabellari minimi fissati dal d.m. n. 55/2014 e dalle successive modifiche, salvo specifica e adeguata giustificazione. Il sistema parametrale, come chiarito dal Consiglio di Stato in sede consultiva, è diretto proprio a superare l’incertezza derivante dall’assenza di soglie numeriche minime e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice. La liquidazione che scenda sotto i minimi tariffari senza motivazione è pertanto errata e va riformata in appello.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso agli atti relativa a un fascicolo di condono edilizio, presentata tramite il portale regionale. Il primo giudice, preso atto che l’amministrazione aveva evaso l’istanza solo tardivamente e a seguito della proposizione del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico della parte resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. L’appellante ha impugnato unicamente il capo relativo alle spese, deducendo che la somma liquidata si collocava al di sotto dei minimi tariffari previsti per le cause di valore indeterminabile di competenza del giudice amministrativo, senza alcuna giustificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale, come affermato da Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.

Il passaggio centrale riguarda l’applicazione dei valori tabellari. Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto di modifica del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. In quella sede era stato chiarito che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità che il giudice liquidasse il compenso senza alcun riferimento a soglie numeriche minime, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale. Il decreto intendeva così limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione al di sotto delle quali non è possibile andare.

Su questa base il Collegio ritiene non corretta la quantificazione operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione di riferimento, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, del medesimo decreto. L’appello è quindi accolto e la sentenza di primo grado riformata, con determinazione dell’importo in euro 1.000,00 quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in coerenza con Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025.

Quanto al secondo grado, il Collegio osserva che il valore della controversia è limitato alle sole spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il relativo capo della sentenza. Le spese di appello sono pertanto liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con condanna della parte appellata e fermo il diritto alla refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *