Spese di lite sotto i minimi tabellari e divieto di liquidazioni simboliche (Cons. Stato n. 9974 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il limite delle soglie minime percentuali di riduzione fissate dai parametri tabellari. Il giudice amministrativo non può liquidare un importo inferiore ai valori tariffari minimi, né attribuire somme simboliche lesive del decoro professionale. L’obbligo di motivazione sulla liquidazione sussiste solo quando il giudice intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. Il decreto ministeriale di modifica dei parametri è diretto a limitare la discrezionalità del giudice mediante l’individuazione di soglie numericamente determinate.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, in sede di lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente per quattro annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente. Formatosi il giudicato, la stessa parte ha proposto ricorso al TAR Puglia per l’ottemperanza.

Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza, liquidando le spese del primo grado in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appellante ha impugnato unicamente il capo relativo alle spese, deducendo che la liquidazione era avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi e chiedendo la rifusione nella misura di euro 4.427,00, oltre accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024). La quantificazione del compenso resta espressione di un potere discrezionale, ma è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).

Sul piano dell’applicazione dei valori tabellari, la Corte valorizza il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di decreto di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Quel parere chiarisce che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie percentuali di riduzione al di sotto delle quali non è possibile andare.

Alla luce di tali coordinate, la quantificazione operata dal primo giudice è ritenuta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

In accoglimento dell’appello, e in coerenza con i precedenti della Sezione (Cons. Stato, VII, n. 7649/2025 e n. 8371/2025), la sentenza è riformata e l’importo delle spese del primo grado è determinato in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado di appello, commisurate al solo valore del capo impugnato, sono liquidate in euro 300,00, secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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