Decesso del datore nelle more della emersione e buona fede (Cons. Stato n. 2280 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, la trasmissione della domanda con contestuale promessa di assunzione è idonea a instaurare un valido iter di regolarizzazione. La legge non prevede, a pena di improcedibilità, l’onere di formalizzare il contratto prima della convocazione presso lo Sportello Unico. Il decesso del datore di lavoro sopravvenuto nelle more, fatto non imputabile al lavoratore, non può tornare in danno di quest’ultimo. L’Amministrazione, in applicazione del principio di buona fede quale clausola generale, deve verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il Fatto

Con istanza del 22 luglio 2020 il datore di lavoro denunciava, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, la regolarizzazione di un contratto in essere con una cittadina straniera, addetta all’assistenza di persona invalida. Il 14 ottobre 2020, dopo la presentazione della domanda, il datore decedeva senza lasciare figli idonei a subentrare nel rapporto, che si interrompeva in pari data.

Con decreto del 23 luglio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma respingeva l’istanza sul presupposto dell’insussistenza di un formale rapporto di lavoro con l’originario datore. Il TAR Lazio, con la sentenza breve n. 156 del 2025, respingeva il ricorso, escludendo la prova del rapporto lavorativo di fatto e la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione. La straniera proponeva appello, chiedendo in via subordinata quel titolo di soggiorno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio sposta l’asse della questione. Non conta accertare se il contratto fosse stato instaurato prima della convocazione, ma se la trasmissione della domanda con promessa di assunzione basti ad avviare un valido procedimento di regolarizzazione, interrotto poi da un fatto non imputabile alla ricorrente. La normativa di riferimento non impone alcun onere di comunicazione ulteriore e non prevede la formalizzazione del contratto quale condizione di procedibilità della fase successiva.

Su questo innesto si colloca il principio di buona fede, elevato a clausola generale dell’ordinamento e operante anche nell’attività autoritativa della pubblica amministrazione. Esso si traduce nell’impossibilità di pretendere dal privato uno sforzo superiore all’ordinaria diligenza. La procedura si era svolta in circa tre mesi, con poche indicazioni pratiche: la circolare congiunta del 24 luglio 2020, espressione di soft law non vincolante, non chiariva in modo inequivoco l’onere di instaurare il rapporto prima della convocazione. Tale lacuna, in un procedimento connotato da urgenza, non è aderente al principio di buona fede.

Il Collegio richiama poi l’orientamento sui rapporti contrattuali di fatto, e in particolare l’ordinanza della Corte di cassazione n. 7587 del 27.3.2018. Tra gli indici di subordinazione rilevano la piena disponibilità del prestatore verso il datore, l’interesse di questi all’assoggettamento al potere organizzativo, la continuità della prestazione e la messa a disposizione di una sistemazione alloggiativa. Elementi dimostrati dall’appellante e trascurati dall’Amministrazione e dal primo giudice.

Il decesso del datore, se in astratto può condurre al rigetto della dichiarazione, non può però tornare in danno del lavoratore, al quale la legge riconosce almeno il permesso per attesa occupazione. Diversamente si frustrerebbe la ratio di favore per il lavoratore irregolare che non ottenga l’emersione per causa a sé non imputabile, specie nei rapporti di assistenza agli anziani, segnati da precarietà. Il provvedimento impugnato ha quindi omesso di verificare i presupposti dell’art. 5, comma 11-bis, e l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare il titolo richiesto in via subordinata, in linea con la giurisprudenza della Sezione in tema di art. 42 del d.l. n. 73/2022 (Cons. Stato, sez. III, n. 4679 del 2025; n. 3158 del 2025; n. 2403 del 2025). L’appello è accolto, la sentenza riformata e il provvedimento annullato, con spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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