Stabilizzazione personale sanitario e deroga al concorso nel bilanciamento con scorrimento graduatoria (TAR Molise n. 334 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e sociosanitario reclutato durante l’emergenza pandemica, prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, costituisce legittima deroga alla regola generale del concorso pubblico, giustificata dalla situazione straordinaria determinata dalla pandemia e dalla finalità di valorizzare la professionalità acquisita. In presenza di una graduatoria concorsuale di idonei ancora valida ed efficace, l’Amministrazione non è tenuta in via assoluta allo scorrimento: la prevalenza di tale iter recede quando la scelta organizzativa risponda a ragioni di opportunità, tra cui l’esigenza di stabilizzare il personale precario, purché sorretta da adeguata motivazione e da un ragionevole bilanciamento degli interessi. La riserva di posti in favore dei soggetti muniti dei requisiti esperienziali di legge non contrasta con l’art. 97 Cost., ove la selezione sia comunque funzionale alla verifica delle attitudini dei candidati.

Il Fatto

Alcuni operatori socio sanitari, collocati quali idonei non vincitori nella graduatoria di un concorso pubblico indetto per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti, hanno impugnato l’avviso con cui l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha attivato una procedura di stabilizzazione di cinquantacinque unità, in applicazione dell’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021.

I ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione avesse preferito la stabilizzazione allo scorrimento della graduatoria ancora valida, deducendo violazione dei principi in materia di programmazione del fabbisogno, di accesso mediante concorso e di legittimità dell’eccesso di potere. Nel corso del giudizio l’Azienda ha documentato l’avvenuto scorrimento della graduatoria, con l’assunzione di alcuni ricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma preliminarmente la propria giurisdizione, qualificando la posizione dei ricorrenti come interesse legittimo rispetto alla scelta discrezionale dell’Amministrazione di orientarsi verso la stabilizzazione anziché verso lo scorrimento. Rileva quindi la parziale cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per i tre ricorrenti medio tempore assunti.

Nel merito, il Tribunale respinge il primo motivo osservando che il piano triennale del fabbisogno era stato aggiornato prima dell’avvio della procedura, con una riprogrammazione che prevedeva settanta unità da reperire mediante concorso o scorrimento e cinquantaquattro mediante stabilizzazione. La censura fondata sull’art. 20 d.lgs. n. 75/2017 è superata dal richiamo alla disciplina speciale del 2021, che ammette espressamente anche il personale non più in servizio.

Quanto al dedotto contrasto tra il requisito dei tre mesi e quello dei sei mesi, il Collegio chiarisce che l’avviso distingue i requisiti di ammissione, conformi alla legge, dai criteri di priorità definiti dalla Regione: i tre mesi operano soltanto come criterio preferenziale tra i partecipanti già muniti dei requisiti minimi. La censura è quindi giudicata erronea e fuorviante.

Il secondo motivo è disatteso richiamando la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. Stato, Sez. III, n. 4524 del 21 maggio 2024, che ha riconosciuto la legittimità della deroga al concorso in ragione dell’emergenza pandemica. Il Tribunale precisa che lo scorrimento non costituisce un diritto assoluto degli idonei e che l’obbligo motivazionale si attenua in presenza di esigenze di stabilizzazione, citando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 14 del 2011. Gli idonei non vantano un affidamento pieno all’assunzione.

Infine, i motivi dal terzo al settimo sono respinti congiuntamente, esclusa la ricorrenza di profili sintomatici di eccesso di potere: l’Azienda ha operato un ragionevole bilanciamento tra gli interessi degli idonei e quelli dei precari, coprendo oltre metà dei posti mediante scorrimento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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