Stabilizzazione sanitaria preclusa al dipendente a tempo indeterminato in aspettativa (TAR Sicilia n. 1441 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stabilizzazione del personale del ruolo sanitario disciplinata dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è riservata ai lavoratori in condizione di precarietà. La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto pubblico integra un antefatto incompatibile con la ratio della procedura, che costituisce deroga alla regola del pubblico concorso e va quindi interpretata restrittivamente. Lo stato di aspettativa non fa venir meno il rapporto sottostante e non consente l’accesso alla procedura. La partecipazione del dipendente già stabile è illegittima e determina l’annullamento degli atti della selezione, con effetto sulla graduatoria.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria provinciale pubblicava un avviso per la ricognizione del personale da stabilizzare ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 e della legge n. 14/2023. Con successiva delibera approvava la proposta di assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti in possesso dei requisiti, riservandosi di nominare le commissioni per le procedure selettive riservate.
Tra i candidati ammessi al concorso per sei posti di dirigente psicologo figurava una professionista che, alla prova, risultava vincitrice; la ricorrente veniva collocata tra gli idonei. La ricorrente impugnava gli atti, deducendo che la controinteressata, dipendente di ruolo a tempo indeterminato nel profilo di assistente sociale e poi posta in aspettativa, non avesse titolo per partecipare alla stabilizzazione. Resistevano l’amministrazione e la controinteressata; quest’ultima proponeva ricorso incidentale. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava la delibera di approvazione della graduatoria rettificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la procedura come stabilizzazione, richiamando l’ultima parte dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, che definisce le iniziative come tali e richiama forme contrattuali estranee al lavoro stabile. La questione interpretativa riguarda l’ammissibilità alla selezione del dipendente a tempo indeterminato presso altra azienda del Servizio sanitario nazionale.
A fronte di orientamenti ondivaghi, il Collegio aderisce al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 18126 del 16 marzo 2023, che riconosce carattere ostativo al rapporto a tempo indeterminato nel comparto pubblico. Poiché ogni deroga alla regola del concorso ex art. 97 Cost. è ammessa nei soli casi tipizzati, le disposizioni sulla stabilizzazione vanno interpretate restrittivamente, anche per garantire la compatibilità con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
L’eliminazione del precariato giustifica l’eccezione al concorso solo in presenza di condizioni preordinate; l’esistenza di un rapporto stabile integra un antefatto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del precario (Cons. Stato, sez. III, n. 872 del 2020). La stabilizzazione è passaggio da una condizione temporanea a una stabile: cessata la prima, non vi è margine per la procedura riservata (TAR Catania, sez. IV, n. 2911 del 2024).
Il Collegio respinge l’approccio formalistico che demanda al bando la previsione dell’ammissibilità: esso trascura la ratio legis. L’obiettivo di valorizzare la professionalità acquisita presuppone la condizione di precarietà, in rapporto di concomitanza e non di alternatività (Cons. Stato, sez. VII, n. 9446 del 2022). Diversamente, la procedura si ridurrebbe a un reinquadramento migliorativo di soggetti già stabili, con discriminazione dei lavoratori precari e diseconomia nell’allocazione della forza lavoro.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la pendenza di un rapporto a tempo indeterminato possa coniugarsi con lo stato di precarietà, presupposto della deroga al concorso (Cass. civ., sez. lav., n. 31656 del 2023). Quanto all’aspettativa, essa non fa venir meno il rapporto sottostante, dovendo il dipendente rientrare in servizio al cessare del periodo. La controinteressata non poteva dunque partecipare alla selezione. Il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, è accolto, con annullamento degli atti impugnati e incidenza sulla graduatoria; il ricorso incidentale è rigettato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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