Schede valutative dei militari: sindacato sul merito limitato all’abnormità (TAR Molise n. 140 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dai superiori gerarchici nelle schede valutative e nei rapporti informativi dei militari costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e attitudini proprie della vita militare. Le censure che investono il merito di tali valutazioni sono inammissibili, salvo il limite dell’abnormità della valutazione, sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare con elementi oggettivi emergenti ictu oculi. Il giudizio finale è congruamente motivato quando si ponga in rapporto di armonia con i singoli giudizi parziali, senza che le variazioni delle aggettivazioni richiedano autonoma motivazione. Il documento redatto in conformità ai modelli regolamentari è per ciò solo adeguatamente motivato, senza necessità di richiamare il paradigma generale dell’art. 3 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, ha impugnato la scheda di valutazione compilata nei suoi confronti per il periodo dal 15.2.2021 al 19.7.2021, nella parte in cui, pur riconoscendogli il giudizio finale di “eccellente”, non gli ha attribuito anche le espressioni di “apprezzamento” e “lode“. Ha impugnato altresì il provvedimento con cui il Comando Provinciale ha respinto il ricorso gerarchico.
Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto l’erroneità delle valutazioni relative alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali e intellettuali e professionali, oltre a vizi nelle modalità di compilazione della scheda, invocando eccesso di potere, illogicità, sviamento, carenza istruttoria e motivazionale e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo: la documentazione personale dei militari è disciplinata dal Titolo VI del Libro IV del d.lgs. n. 66/2010 e dal relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 90/2010). L’art. 1022, comma 2, cod. ord. mil. stabilisce che gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel titolo; l’art. 1028 cod. ord. mil. rinvia al regolamento per modelli ed elementi di compilazione. Ne deriva che il documento redatto in conformità ai parametri regolamentari è già per ciò solo adeguatamente motivato, senza spazio per il richiamo all’art. 3 legge n. 241/1990.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2025, n. 1243; Sez. I, n. 742 del 2024; Sez. IV, n. 3799 del 2021; Sez. I, n. 1703 del 2021), il TAR ribadisce che le censure contro i giudizi individuali, quando impingono nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili salvo il limite dell’abnormità. Il giudizio finale trova la propria genesi nei singoli giudizi parziali e le variazioni delle aggettivazioni costituiscono esse stesse la motivazione del documento caratteristico.
La questione assume tratti di discrezionalità ancora più spiccata, venendo in contestazione la mancata attribuzione, nell’ambito di una valutazione comunque “eccellente”, delle più alte espressioni di apprezzamento e lode. Una censura siffatta non può trovare accoglimento in assenza di un’allegazione circostanziata circa un profilo di abnormità o di irragionevolezza macroscopica. Nel caso concreto il ricorrente ha opposto considerazioni opinabili sulle singole voci, senza offrire indici oggettivi di illegittimità.
Quanto al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, il Collegio rileva che il ricorrente ha isolato un singolo passaggio motivazionale estrapolandolo dal più ampio percorso argomentativo, senza formulare specifici motivi di censura rispetto alle molteplici ragioni addotte dall’Amministrazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese processuali per sussistenza delle eccezionali ragioni previste dalla legge.
Nota della Redazione
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