Revoca del finanziamento PSR a seguito di interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 253 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’interdittiva antimafia divenuta inoppugnabile, il potere dell’amministrazione di revocare i finanziamenti pubblici concessi all’impresa è vincolato, con la conseguenza che la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Le eccezioni di salvezza del pagamento del valore delle opere eseguite e del rimborso delle spese, previste dagli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, operano esclusivamente per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, secondo la regola di stretta interpretazione propria delle norme di eccezione, e non si estendono ai contributi erogati a titolo di sovvenzione. L’informazione antimafia liberatoria e l’iscrizione nella white list non hanno effetto retroattivo e non ripristinano i rapporti già cessati per effetto dell’interdittiva. Il provvedimento di prevenzione collaborativa adottato ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, per la sua efficacia ex nunc, non incide sulla legittimità degli atti adottati in precedenza.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dalla Regione Puglia, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, un finanziamento pubblico di € 310.520, erogato in parte a titolo di acconto (€ 155.520) e in parte a titolo di saldo (€ 140.112,57), con prestazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta da parte della società assicuratrice.
A seguito dell’interdittiva antimafia che aveva attinto la società, l’amministrazione regionale ha adottato la nota e l’atto dirigenziale di revoca dei contributi; in seguito AGEA ha intimato all’assicuratrice il versamento della somma di € 170.786,00 in adempimento della garanzia. La società ha impugnato i provvedimenti con ricorso principale e con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento anche in via cautelare. La questione centrale concerne la legittimità della revoca a fronte di un’interdittiva divenuta definitiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dal dato assorbente del consolidamento del provvedimento interdittivo: il ricorso proposto contro l’interdittiva è stato dichiarato irricevibile e inammissibile con sentenza di questo TAR n. 6 del 2024, divenuta inoppugnabile. Da ciò la definitività del quadro ostativo su cui si fonda la revoca.
Il primo motivo, incentrato sulla violazione della disciplina del procedimento amministrativo e del preavviso di rigetto, è respinto sul rilievo della natura vincolata del potere esercitato. A fronte di una interdittiva antimafia, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali nel revocare il beneficio, con la conseguenza che il difetto di partecipazione procedimentale resta irrilevante alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il secondo motivo tocca le eccezioni di salvezza dei crediti maturati. La Corte richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2020, che ha circoscritto l’ambito degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 ai soli contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, escludendo un’applicazione estensiva in ragione della natura eccezionale delle norme. La fattispecie concreta, estranea a tale perimetro, non consente quindi la conservazione delle somme già erogate.
Quanto al provvedimento di prevenzione collaborativa adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale ne esclude ogni efficacia nel giudizio. Il riconoscimento di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ancorché datato e isolato, e l’accertata sussistenza di un contatto con la criminalità organizzata locale non possono essere neutralizzati dagli effetti dell’istituto, privo di retroattività.
Sul punto la motivazione si salda ai precedenti richiamati: il TAR Bari, Sez. II, n. 306 del 2024 ha chiarito che l’informazione antimafia liberatoria non retroagisce al momento della presentazione dell’istanza di revisione; il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4773 del 2021 ha escluso che l’iscrizione nella white list ripristini i rapporti già cessati; il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2718/2014 ha qualificato l’aggiornamento dell’interdittiva come potere innovativo con efficacia ex nunc. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della problematicità delle questioni.
Nota della Redazione
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