Divieto installazione stazione radio base richiede motivazione adeguata non apodittica (Cons. Stato n. 4846 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture di reti di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e rivestono carattere di pubblica utilità, con il corollario della necessaria capillarità della loro localizzazione e dell’inammissibilità di divieti generalizzati riferiti a intere porzioni di territorio. L’art. 43, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 fa salva l’applicazione delle tutele apprestate dal d.lgs. n. 42/2004, sicché l’autorità preposta al vincolo deve verificare, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possano essere preservati nonostante la realizzazione dell’opera. Di tale bilanciamento l’amministrazione deve dare conto con motivazione adeguata, che non si esaurisca in affermazioni apodittiche e stereotipate, ma espliciti il contenuto del vincolo, le circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto e l’idoneità delle misure di mitigazione eventualmente proposte. Il diniego è illegittimo quando l’amministrazione non comprovi l’esistenza di localizzazioni alternative idonee a garantire analoga copertura di rete.
Il Fatto
Un operatore telefonico presentava istanza di autorizzazione per realizzare un impianto di telefonia mobile su un edificio privato, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune respingeva l’istanza richiamando i pareri negativi della Commissione per il Paesaggio e della Soprintendenza, nonostante il parere tecnico favorevole dell’ARPA e il nulla osta dell’Aeronautica Militare.
Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso e annullava il diniego, affermando l’onere dell’amministrazione di rilasciare l’autorizzazione. Il Ministero della Cultura e il Comune proponevano separati appelli, riuniti, censurando la decisione per asserita invasione del merito amministrativo e per la ritenuta introduzione di un’opzione zero in tema di impianti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, riuniti gli appelli, respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per preteso passaggio in giudicato del capo relativo all’assenza di alternative, rilevando che dagli atti di appello emerge la contestazione dello specifico profilo.
Sul piano delle regole, il Consiglio richiama il quadro consolidato: le infrastrutture in questione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e rivestono carattere di pubblica utilità, con principio di necessaria capillarità. Richiama l’orientamento della Sezione (Cons. Stato n. 9328 del 2024, n. 3540 del 2024, n. 1200 del 2024, su Sez. VI n. 3891 del 2017) e ribadisce che la materia inibisce divieti generalizzati su intere porzioni di territorio.
La Sezione tuttavia prende le distanze dal primo giudice su un punto: dissente dall’affermazione che gli impianti di telecomunicazione siano ormai una componente necessaria del paesaggio e non più percepibili come disturbo alla fruizione estetica. Su questo il Consiglio conferma piuttosto il proprio precedente n. 1747 del 2025, che esige dall’amministrazione una motivazione adeguata, non apodittica, che espliciti il contenuto del vincolo, le circostanze di fatto del manufatto e l’idoneità delle misure di mitigazione.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene infondato l’appello ministeriale. La documentazione fotografica mostra un impatto visivo dell’impianto modesto, non agevolmente percepibile dal Castello, mentre l’altezza complessiva del manufatto è in larga parte inglobata nella sagoma dell’edificio. Quanto all’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, la valutazione dell’amministrazione è generica: incentrandosi su un singolo edificio vincolato il giudizio dovrebbe focalizzarsi sulle interferenze dirette, non evocate in modo congruo.
Infondato è anche l’appello del Comune, che si limita a riproporre rilievi sovrapponibili a quelli ministeriali e a censurare il capo sull’assenza di alternative. La Sezione rileva che l’operatore, già in conferenza dei servizi, aveva rappresentato le ragioni tecniche della localizzazione prescelta, senza puntuali smentite dell’amministrazione, che non ha indicato alcun sito alternativo idoneo, limitandosi ad affermarne genericamente l’esistenza. Entrambi gli appelli sono quindi respinti, con compensazione delle spese per la specificità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.