L’ottemperanza al giudicato sul pagamento delle somme dovute al personale scolastico e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 340 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale, dotato di valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., vincola l’Amministrazione all’esecuzione della pretesa in esso accertata. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’Ente un termine per il pagamento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: la dimensione esatta del dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo verificarsi misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore e adotta gli atti necessari all’adempimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 237/2023, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.3.2021 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per i giorni di lavoro effettivamente prestati, la somma di euro 795,97 oltre interessi legali e spese distratte a favore del difensore antistatario.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 28.6.2023. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa: la creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34/2020, poiché la Corte costituzionale n. 236/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che ne disponeva la proroga sino al 31.12.2021.

Il giudice amministrativo precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo. L’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è pertanto definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assume le funzioni su istanza del creditore e provvede entro centoventi giorni, senza alcun compenso rientrando l’attività nei compiti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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