Sospensione licenza doganale e sostituzione dell’amministratore condannato (Cons. Stato n. 4280 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di esercizio del deposito commerciale, prevista dagli artt. 23, commi 8 e 11, e 25, comma 6-bis, d.lgs. n. 504/1995 a fronte di sentenza di condanna non definitiva a carico dell’amministratore, non ha natura sanzionatoria né afflittiva. La sua funzione è preservare l’amministrazione dal rischio derivante dalla gestione di un soggetto la cui condanna il legislatore valuta ostativa. Ne consegue che l’intervenuta sostituzione dell’amministratore condannato elimina il fattore di rischio e rende sproporzionata l’adozione o il mantenimento del provvedimento sospensivo, salvo che emerga un persistente controllo di fatto in capo al soggetto sostituito, il cui onere di allegazione incombe sull’amministrazione.

Il Fatto

Una società, titolare di licenza per l’esercizio di un deposito commerciale di oli lubrificanti nel porto di Napoli, impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva disposto la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 23, comma 11, d.lgs. n. 504/1995.

Il presupposto era una sentenza di condanna non definitiva emessa dal GUP di Napoli nei confronti del precedente amministratore per reati tributari. La società aveva sostituito l’amministratore prima del provvedimento definitivo, invocando un effetto di self cleaning. Il TAR rigettava in parte e dichiarava in parte inammissibile il ricorso, ritenendo irrilevante la sostituzione e confermando l’obbligatorietà della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 23, commi 8 e 11, e l’art. 25, comma 6-bis, d.lgs. n. 504/1995. Il punto centrale è la qualificazione della misura: lo scopo della sospensione non è sanzionare la società, ma preservare l’amministrazione dalle conseguenze della gestione di un soggetto la cui condanna è ritenuta ostativa.

Da questa premessa discende la conseguenza decisiva: se la ratio è la rimozione di un fattore di rischio, la sostituzione dell’amministratore lo elimina. Mantenere la sospensione dopo la sostituzione integra un mezzo eccessivo, non rispondente alle esigenze tutelate. Il Collegio esclude che il dato letterale imponga una lettura della sospensione come dovuta a prescindere dalla permanenza del condannato nelle funzioni; ove residuassero dubbi, andrebbe seguita un’interpretazione restrittiva coerente con la volontà legislativa di escludere il carattere sanzionatorio.

Quanto al dedotto controllo di fatto, la Corte lo esclude in ragione dell’esiguità, incontestata, delle quote partecipative del condannato. L’amministrazione non ha offerto alcun elemento, neppure indiziario, di una presenza pervasiva del soggetto nella gestione societaria.

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione dell’appellante e stralcia le note difensive dell’Agenzia depositate il 24 marzo 2025, tardive rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a. L’appello è quindi accolto per l’assorbente fondatezza del primo motivo; la sentenza di primo grado è riformata e il provvedimento di sospensione è annullato. Le spese del doppio grado sono compensate ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., in virtù della Corte cost. n. 77 del 2018, per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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