Errore IBAN del bonifico, inadempimento della banca ma danno non provato (ABF Collegio di Roma n. 3290 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che esegue un ordine di bonifico digitando in modo incompleto l’identificativo unico di destinazione risponde dell’inadempimento, perché l’errore materiale del proprio operatore rientra nel fatto degli ausiliari di cui all’art. 1228 c.c. e nel perimetro della diligenza del bonus argentarius. La condotta successiva, diretta a correggere l’errore e a stornare l’operazione, non esclude l’inadempimento ma rileva solo sulle sue conseguenze pregiudizievoli. La domanda risarcitoria richiede la prova, a carico del ricorrente, dell’an e del quantum del danno: in mancanza, non è ammessa la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., che presuppone la certezza dell’esistenza ontologica del pregiudizio.
Il Fatto
La ricorrente, società assistita da un difensore, aveva trasmesso alla resistente, a mezzo posta elettronica, un ordine di bonifico estero con l’indicazione delle coordinate IBAN e del beneficiario, una società con sede all’estero. Trascorsi alcuni giorni, nel chiedere conferma del perfezionamento, constatava che l’operazione era stata eseguita con un identificativo unico di destinazione incompleto.
La ricorrente imputava alla banca la mancata ricezione della somma entro i termini pattuiti e assumeva che ciò avesse determinato la risoluzione del rapporto negoziale con la controparte estera, che avrebbe trattenuto la caparra confirmatoria di Euro 7.000,00. Chiedeva quindi il risarcimento del danno per Euro 10.000,00. La resistente ammetteva l’errore di digitazione dell’addetto, ma deduceva di essersi attivata tempestivamente per comunicare le coordinate corrette e di aver poi stornato l’operazione con riaccredito delle somme; contestava inoltre la prova del nesso causale e dell’effettiva ritenzione della caparra.
La motivazione del Collegio
Il Collegio parte dal dato pacifico: la resistente ha errato nella trasmissione dell’ordine per un errore materiale di un proprio operatore. Poiché l’indicazione erronea delle coordinate non è imputabile al cliente, e posto il principio per cui il debitore risponde del fatto dei propri ausiliari e dell’opera dei terzi di cui si avvale nell’adempimento (art. 1228 c.c.), i fatti integrano senz’altro un inadempimento della banca.
L’intermediario, nell’esecuzione degli ordini di bonifico, è tenuto alla diligenza del bonus argentarius, nel cui perimetro rientra la diligente esecuzione degli ordini regolarmente ricevuti. Il Collegio richiama, in materia, la decisione n. 8585/2025 del Collegio di Milano, resa per la mancata esecuzione di un ordine di bonifico comunque addebitato al cliente. La condotta successiva della resistente, osserva il Collegio, non rileva ai fini dell’accertamento dell’inadempimento: può incidere solo sulla determinazione delle conseguenze pregiudizievoli.
Su quest’ultimo terreno la domanda non è accoglibile. La restituzione delle somme oggetto del bonifico esclude qualsiasi pregiudizio da indisponibilità del denaro. La ricorrente, del resto, non ha dimostrato il verificarsi di alcuna conseguenza dannosa: né la risoluzione del contratto con il beneficiario estero, la cui prova, secondo il principio di vicinanza, spettava alla stessa ricorrente, né il versamento della caparra di cui si assume la ritenzione. Il Collegio segnala peraltro la scarsa chiarezza sulla discrasia tra la somma domandata a titolo di risarcimento e l’ammontare della caparra.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi, che pone a carico del ricorrente l’onere di provare l’an e il quantum del danno, ammettendo la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. solo quando il danno sia provato nell’an ma di incerta quantificazione. Cita in proposito Cass. n. 7211 del 2009 e, sul presupposto della certezza dell’esistenza ontologica del pregiudizio, Cass. n. 5375 del 2003 e Cass. n. 29330 del 2019, nel richiamo operato dalla decisione n. 5495/2020 del Collegio di Roma. Le conseguenze dannose allegate non sono provate nel loro an: ragione dirimente per escludere la risarcibilità.
Il Collegio accerta quindi l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per l’erronea trasmissione delle coordinate del conto di destinazione e dispone la corresponsione alla Banca d’Italia di Euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e di Euro 20,00 alla ricorrente a rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto degli ausiliari