Strutture precarie e sanatoria: rileva l’uso, non il materiale (TAR Sicilia n. 1750 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un manufatto non si desume dai materiali impiegati né dall’agevole rimovibilità, ma dalla destinazione d’uso: se l’opera è stabilmente funzionale alle esigenze dell’impresa, il regime delle opere precarie è escluso e l’intervento resta soggetto a titolo edilizio. Il diniego di sanatoria per manufatti destinati a deposito di materiali di una stabile attività commerciale/industriale è legittimo, dovendosi escludere il carattere pertinenziale e riconoscere autonomia funzionale alle strutture. La norma regionale che sottrae a concessione le coperture con strutture precarie si applica alle sole opere interne di un edificio, non ai manufatti autonomi. Ove il provvedimento sia plurimotivato, la legittimità di una sola motivazione — qui il rispetto delle distanze dal nastro stradale e ferroviario, non censurato — è sufficiente a sorreggere l’atto. Infine, il potere vincolato in materia di sanatoria esclude l’obbligo di partecipazione procedimentale e rende irrilevanti i vizi formali ex art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il diniego espresso dal Comune di Avola (n. 1/2023/Urb) adottato in relazione a una SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 della l. r. n. 16/2016 per regolarizzare strutture in lamierino zincato realizzate su terreno agricolo, già oggetto di ordinanza di demolizione. Il Comune aveva comunicato preavviso di diniego, ricevendo controdeduzioni e relazione tecnica integrativa, e aveva poi confermato il provvedimento negativo.

I ricorrenti lamentavano, in primo motivo, che le opere fossero strutture precarie ai sensi dell’art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003, in quanto facilmente amovibili, e dunque non soggette a concessione. In secondo motivo deducevano la contraddittorietà e illogicità del preavviso di diniego, che avrebbe reso inutile l’apporto collaborativo del privato, e l’omessa considerazione delle memorie difensive. Il Comune resistente replicava che le strutture avevano carattere stabile e industriale, erano autonome e prive di pertinenzialità, e che il diniego era comunque sostenuto dal mancato rispetto delle distanze stradali e ferroviarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato muovendo dal primo motivo. Anche dalla documentazione fotografica emerge che i manufatti, al di là della discutibile precarietà strutturale, presentano destinazione e funzionalità stabile, essendo adibiti a deposito materiale per la stabile attività commerciale e industriale dei ricorrenti. Essi hanno perciò autonomia funzionale e difettano del carattere della pertinenzialità.

Il TAR richiama l’orientamento secondo cui i manufatti stabilmente funzionali alle esigenze dell’impresa non beneficiano del regime delle opere precarie, anche se realizzati con materiali amovibili (Cons. Stato, sez. VI, n. 8 del 2022). Il carattere precario si valuta avendo riguardo all’uso, non ai materiali né alla tecnica costruttiva (Cons. Stato, sez. VI, n. 150 del 2018), non essendo sufficiente che il manufatto sia smontabile o non infisso al suolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 2597 del 2025, e altri precedenti richiamati).

Il giudice amministrativo ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 20 l.r. n. 4/2003, che si riferisce alle sole opere interne di un edificio, non ai manufatti autonomi privi di riferimento a unità immobiliari. Ha inoltre rilevato che il diniego è sorretto anche dalla violazione delle distanze minime dal nastro stradale e ferroviario, profilo non censurato: in un atto plurimotivato, la legittimità di una motivazione basta a sostenerlo autonoma­mente.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha negato la dedotta contraddittorietà, trattandosi di due profili di carenza segnalati contestualmente per completezza istruttoria. Il potere esercitato ha carattere vincolato, il che esclude l’obbligo di partecipazione procedimentale e rende superabili i vizi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 per la natura vincolata del potere (Cons. Stato, sez. IV, n. 8943 del 2022). La mancata analitica confutazione delle osservazioni non inficia l’atto, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa (Cons. Stato, sez. VII, n. 3283 del 2023). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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