Nulla osta del Parco su opere in zona vincolata e refuso irrilevante (TAR Sicilia n. 1749 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio di opere realizzate in area sottoposta a vincolo, l’autorità preposta alla tutela del vincolo è tenuta a pronunciarsi sulla compatibilità dell’intervento anche quando il vincolo sia stato imposto successivamente alla realizzazione del manufatto. Il parametro temporale non è l’epoca dell’abuso, ma il regime vincolistico vigente al momento in cui la domanda di sanatoria viene esaminata. Le opere in area vincolata sono sanabili, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 326/2003, solo se ricorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, tra cui la natura di abusi minori e il previo parere favorevole dell’autorità. Il mero refuso contenuto nella motivazione dell’atto, che non incida sul contenuto dispositivo, non integra autonomo vizio di illegittimità. Il carattere vincolato del provvedimento rende irrilevanti i vizi procedimentali, per la regola dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in contrada Cavaliere a Santa Maria di Licodia, aveva realizzato senza titolo un ampliamento, comprendente una sala cucina, un bagno, un piano seminterrato adibito a garage e un locale sottotetto, che assumeva ultimato entro il 1979, prima dell’imposizione del vincolo. Nel 2004 presentava domanda di condono edilizio e chiedeva all’Ente Parco dell’Etna il nulla osta ex art. 24 della l.r. n. 37/1985.
L’Ente, dopo il preavviso di diniego, rigettava l’istanza con provvedimento del 22 settembre 2023. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo il difetto di motivazione, la contraddittorietà della sequenza temporale, la violazione delle garanzie partecipative e l’errore sul regime del vincolo sopravvenuto. L’Ente non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che la motivazione dell’atto appare contraddittoria: da un lato colloca nel 1979 la realizzazione dell’intervento, dall’altro afferma, in termini illogici, che tale data sarebbe successiva all’imposizione del vincolo del Parco, avvenuta con il D.P.R.S. 17 marzo 1987 n. 37. Ritiene tuttavia che si tratti di mero refuso, non idoneo a costituire autonomo vizio di legittimità.
Il punto centrale è che, anche quando il vincolo sia sopravvenuto, l’Amministrazione è comunque chiamata a valutare la compatibilità dell’intervento con il contenuto del vincolo. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’obbligo di pronuncia dell’autorità preposta sussiste in relazione al regime vigente al momento della pronuncia, a prescindere dall’epoca di apposizione del vincolo, citando Adunanza Plenaria n. 20/1999 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5244/2018.
Il Collegio richiama poi la giurisprudenza sull’art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 326/2003, che subordina la sanabilità a quattro condizioni congiunte: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, qualificazione come abuso minore e previo parere favorevole dell’autorità. Nel caso concreto le opere, per la loro entità, non rientrerebbero mai nella nozione di abusi minori, con conseguente non condonabilità.
Il Tribunale valorizza inoltre la sentenza del C.G.A.R.S. n. 725 del 26 agosto 2013, secondo cui il termine di riferimento per la necessità dell’autorizzazione di compatibilità è quello di presentazione della domanda di condono, non quello di realizzazione dell’opera. Da ciò deriva che il vincolo sopravvenuto ma anteriore all’istanza giustifica la competenza dell’autorità a esprimere il parere.
Quanto alle censure procedimentali, il Collegio le ritiene infondate: il provvedimento ha carattere vincolato e non avrebbe potuto avere contenuto diverso. La valorizzazione di irregolarità meramente formali contrasterebbe con i principi di economicità e speditezza e con l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1643/2020. Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Ente.
Nota della Redazione
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