Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 38 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica e condanna il Ministero a metterla a disposizione costituisce condanna al dare, di importo determinabile mediante semplice operazione aritmetica, e non condanna generica a un facere. Le asserite difficoltà finanziarie dell’Amministrazione non ostano all’ottemperanza, potendo l’esecuzione avvenire mediante ordine di pagamento all’istituto tesoriere in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, legge n. 669/1996 e accertato il giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Due docenti hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Bergamo che aveva dichiarato il loro diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica del docente per gli anni scolastici accertati in motivazione.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, riferendo di aver pagato le spese di lite ma non di aver attuato il dictum quanto ai docenti. In una successiva relazione ha sostenuto che la sentenza ottemperanda andrebbe qualificata come condanna generica a un facere, implicante complesse verifiche amministrativo-contabili ostative alla conoscenza preventiva della somma effettivamente accreditabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi ministeriale. La sentenza ottemperanda contiene una condanna nient’affatto generica all’attribuzione della carta per ogni anno scolastico, del valore di euro 500,00 annui, con importo complessivo agevolmente determinabile mediante una mera operazione aritmetica. Le problematiche finanziarie, peraltro meramente affermate, non ostano all’esecuzione mediante ordine di pagamento all’istituto tesoriere da regolare in conto sospeso, secondo l’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996 e i decreti ministeriali richiamati, in linea con la giurisprudenza amministrativa citata.
Il giudice accerta anzitutto l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria depositata in giudizio. Rileva inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 20.12.2023; il ricorso è stato notificato il 12.8.2024. Il Collegio ricorda che, dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non esige più l’apposizione della formula esecutiva, bastando la copia conforme all’originale.
Nel merito il ricorso è fondato. La Sezione dà continuità al proprio orientamento su controversie analoghe, richiamando le sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024, nn. 682 e 683 del 31.7.2024, n. 764 del 27.9.2024, nn. 790, 791 e 792 dell’11.10.2024, n. 836 del 24.10.2024 e n. 1074 del 24.12.2024. La circostanza che l’esecuzione sia tuttora in corso conferma la perdurante inottemperanza.
Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso si nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che agirà su semplice richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice, non nell’esercizio di poteri amministrativi. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, e può includere l’ordine alla struttura tecnica di includere i ricorrenti tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 600,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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