Sub-comparto di piano attuativo e competenza della Giunta comunale (TAR Puglia n. 809 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di piani attuativi, l’art. 10 della L.R. Puglia n. 21/2011 devolve l’adozione e l’approvazione definitiva alla Giunta comunale quando il piano sia conforme allo strumento urbanistico generale, superando il riparto fondato sulle due distinte deliberazioni consiliari. La domanda di sub-compartizzazione di un piano esecutivo, già respinta dal Consiglio comunale con motivazione riferita alle peculiarità dell’area e all’esigenza di pianificazione unitaria, non può essere riproposta attraverso l’impugnazione di un atto endoprocedimentale. La censura che contesti l’illegittimità di tale atto è pertanto inammissibile per carenza di interesse, essendo il sostanziale rigetto già contenuto in una precedente determinazione consiliare autonoma. Il provvedimento che si limiti ad autorizzare, e non a imporre, la presentazione della progettazione definitiva non anticipa né condiziona l’approvazione del piano, con la conseguenza che la doglianza sulla sequenza procedimentale è infondata.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area ricadente nel comparto del piano esecutivo denominato “Rossina”, ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 26.10.2020 e la precedente deliberazione n. 31 dell’11.2.2020. Con tali atti l’amministrazione autorizzava la presentazione della progettazione definitiva, comprensiva dello schema di convenzione urbanistica, demandando al Consiglio comunale l’adozione e l’approvazione della proposta urbanistica relativa a una porzione dell’area di intervento minimo.
La ricorrente lamentava l’incompetenza della Giunta e l’impossibilità di procedere contestualmente all’approvazione della variante e del progetto di lottizzazione, assumendo che la delimitazione del sub-comparto dovesse essere preliminare. Il Comune eccepiva l’inammissibilità della pretesa, richiamando il precedente rigetto dell’istanza di variante e le successive deliberazioni consiliari di aggiornamento del piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il Comune aveva già respinto l’istanza di variante finalizzata alla perimetrazione di un sub-comparto coincidente con i terreni della ricorrente, con deliberazione consiliare motivata dalle peculiarità dell’area e dall’esigenza di una pianificazione attuativa unitaria, non consentita da istanze di sub-compartizzazione “estemporanee” presentate da singoli proprietari. Tale determinazione era già stata impugnata con distinto ricorso, definito in pari data.
Da qui la carenza di interesse della censura: la ricorrente non può far valere, attraverso l’impugnazione dell’atto di Giunta, la pretesa di sub-compartizzazione già respinta in sede consiliare. Il Tribunale rileva altresì che, con successive deliberazioni consiliari, il Comune ha concretamente provveduto all’aggiornamento e all’adeguamento del piano esecutivo.
Nel merito, la censura di incompetenza non è fondata. Il Collegio richiama l’art. 10 della L.R. Puglia n. 21/2011, a norma del quale i piani attuativi per la cui formazione le leggi vigenti prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati e approvati con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. Il richiamo agli artt. 14 e 15 della L.R. n. 20/2001 operato dalla ricorrente non supera questa disciplina speciale.
Quanto alla dedotta impossibilità di procedere contestualmente all’approvazione della variante e del progetto di lottizzazione, la censura non coglie nel segno. La delibera impugnata si è limitata ad autorizzare, e non già a imporre, la presentazione della progettazione definitiva per la sequenziale istruttoria e approvazione ai sensi del citato art. 10. L’atto non anticipa alcuna determinazione in ordine all’approvazione del piano.
Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato. Il Collegio compensa le spese di lite in considerazione della particolarità e novità della controversia.
Nota della Redazione
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