Decadenza dalla concessione sportiva: interesse autonomo anche dopo la scadenza del titolo (Cons. Stato n. 7089 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione è idonea a precludere, o quantomeno a pregiudicare, l’ammissione a future procedure selettive, sicché la sua rimozione integra un interesse attuale e giuridicamente qualificato, distinto e indipendente dalla scadenza del titolo. La risoluzione della concessione per scadenza del termine e la decadenza per inadempimento costituiscono, infatti, vicende differenti, e la seconda conserva autonoma attitudine lesiva anche quando la prima si sia già verificata. Resta fermo che il ricorso è inammissibile per tardività quando il gestore abbia avuto conoscenza legale della decadenza tramite la notifica dell’ordine di rilascio, senza impugnarla nel termine. La proroga ex lege delle concessioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche non opera automaticamente al di fuori dei presupposti testuali e richiede una richiesta esplicita dell’interessato.
Il Fatto
L’appellante, associazione dilettantistica, gestiva un impianto sportivo di proprietà comunale in virtù di concessione affidatasi a un raggruppamento temporaneo di imprese, con durata di sei anni decorrenti dal disciplinare. Roma Capitale aveva pronunciato la decadenza della concessione per mancato pagamento del canone e del debito pregresso. L’atto era stato notificato alla sola capogruppo del raggruppamento.
L’associazione impugnava davanti al TAR Lazio la decadenza, sostenendo di averla conosciuta solo nel 2024 in sede di accesso agli atti. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la concessione era comunque scaduta fin dal 2018 e che, esclusa ogni proroga tacita, l’annullamento non avrebbe restituito alla ricorrente la gestione dell’impianto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio non condivide la motivazione del giudice di primo grado. Rileva che una cosa è la risoluzione della concessione per scadenza del termine, altra è la decadenza per inadempimento degli obblighi concessori. La decadenza per inadempimento è idonea a precludere, o quanto meno a pregiudicare, l’ammissione a future procedure selettive: la sua rimozione integra quindi un interesse attuale e giuridicamente qualificato, distinto e indipendente dalla scadenza del titolo. Sotto questo profilo la sentenza appellata non è condivisibile, ma la motivazione va integrata.
Le censure sono comunque inammissibili. È documentato in atti che l’appellante ha ricevuto la notificazione dell’atto recante la diffida al rilascio dell’impianto, ad ottobre del 2019, sia alla cooperativa capogruppo sia all’associazione, sia al legale rappresentante del raggruppamento, sia presso la sede sia presso il luogo in cui è ubicato l’impianto. A quella data l’appellante era certamente a conoscenza della decadenza, che non ha impugnato: il ricorso introduttivo è quindi tardivo.
Il Collegio osserva inoltre che la concessione era scaduta nel 2018, prima ancora della decadenza, e che tale dato resta incontestabile a nulla rilevando l’ulteriore provvedimento ad abundantiam adottato dall’Amministrazione per la morosità. L’impianto è stato rilasciato e affidato in via provvisoria, in attesa di nuova gara pubblica.
Quanto alla normativa emergenziale in materia di proroga delle concessioni pubbliche, la stessa è stata evocata inammissibilmente solo in sede di appello. La norma riconosce un diritto di proroga idoneo a integrare automaticamente il rapporto concessorio sotto il profilo della durata, ma non ne consente applicazioni al di fuori delle previsioni testuali e degli atti di concessione, specie quando l’interessato non ne abbia fatto esplicita richiesta. Trattandosi di diritto introdotto eccezionalmente allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario e afferente alla situazione patrimoniale del concessionario, il beneficiario può liberamente rinunciarvi con atto esplicito o concludente: nella specie, non avendone fatto richiesta, i presupposti della proroga non sussistono. L’appello è respinto, con assorbimento degli altri motivi e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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