Successione ereditaria e doveri di protezione della banca sul conto del de cuius (ABF Collegio di Napoli n. 184 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di decesso del titolare di un conto corrente, la banca che abbia avuto notizia del decesso è tenuta a doveri di protezione nei confronti dei chiamati a succedere. Tali doveri si traducono in obblighi di informazione, volti a rendere i chiamati edotti della situazione del de cuius e a evitare l’insorgere di addebiti ingiustificati o sorprendenti. La banca non può pretendere il pagamento di somme prive di giustificazione sostanziale maturate dopo il decesso. Il perfezionamento della pratica successoria presuppone però che gli eredi sottopongano all’intermediario la documentazione necessaria; la presentazione della stessa a una distinta società del medesimo gruppo non produce effetti nei confronti della banca.

Il Fatto

Il ricorrente, erede del titolare di un conto corrente, riferisce di aver ottenuto la liquidazione di una polizza vita emessa da altra società appartenente al medesimo gruppo della banca resistente. In relazione al rapporto di conto corrente, espone di non aver ricevuto notizie fino al 4 luglio 2025, quando l’intermediario gli ha comunicato l’esistenza di un debito di euro 305,86, poi divenuto euro 310,86, chiedendone la regolarizzazione.

Il ricorrente contesta l’addebito e chiede l’annullamento dello stesso, oltre all’estinzione del rapporto e al completamento della pratica successoria sulla base della documentazione già consegnata all’intermediario assicurativo. La banca resiste, sostenendo di aver posto il blocco operativo sui rapporti in attesa della pratica successoria, di non aver ricevuto la documentazione necessaria e di poter procedere allo scorporo della quota solo con quietanza congiunta di tutti gli eredi o in forza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio chiarisce anzitutto il perimetro della domanda: i ricorrenti non chiedono la liquidazione delle somme giacenti sul conto, ma contestano gli addebiti maturati dopo il decesso e chiedono l’estinzione del rapporto. Ciò rende inconferenti parte delle argomentazioni della resistente. Sul piano fattuale, il Collegio rileva che la documentazione successoria non è stata sottoposta all’intermediario bancario, ma solo a quello assicurativo, in vista della liquidazione della polizza.

La circostanza che i due intermediari appartengano al medesimo gruppo non muta la conclusione: essi sono soggetti giuridici distinti, e la presentazione della documentazione all’uno non sortisce automaticamente effetti nei confronti dell’altro. Prima del ricorso, dunque, la banca non aveva ricevuto la documentazione idonea a completare la pratica successoria.

Il Collegio accerta comunque che la resistente aveva avuto notizia del decesso, come risulta dalla Dichiarazione di Credito rilasciata il 25 novembre 2019. Da tale momento sorgono in capo all’intermediario doveri di protezione verso la posizione dei chiamati a succedere, che si traducono in obblighi di informazione finalizzati a renderli edotti della situazione del de cuius e a evitare addebiti ingiustificati o sorprendenti.

Nel caso di specie, la banca è venuta meno a tali doveri e continua ad addebitare somme prive di giustificazione sostanziale. Il Collegio accerta pertanto l’illegittimità delle somme richieste. Una volta che il ricorrente avrà depositato la documentazione necessaria, l’intermediario potrà completare la pratica e procedere all’estinzione del rapporto.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta, previa produzione della documentazione, il diritto del ricorrente alla chiusura del conto nei sensi di cui in motivazione e dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente euro 20,00 quale rimborso della somma versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *