Surroga del consigliere dimissionario come atto dovuto e vizio del quorum costitutivo (TAR Marche n. 887 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale di minoranza è legittimato a impugnare le delibere consiliari adottate in difetto del quorum costitutivo, perché il vizio di costituzione dell’organo incide direttamente sullo ius ad officium. La disciplina transitoria dell’art. 273, comma 6, del TUEL consente di applicare l’art. 127 del r.d. n. 148/1915 solo se statuto e regolamento non siano stati adeguati al TUEL, se il regolamento preveda la seconda convocazione e se ne ometta il quorum: condizioni che devono ricorrere tutte. L’amministrazione non può disapplicare o integrare il proprio regolamento, nemmeno se illegittimo, senza una formale modifica consiliare. La surroga del consigliere dimissionario costituisce atto dovuto: il suo carattere vincolato impedisce l’annullamento anche quando la seduta sia viziata.

Il Fatto

I ricorrenti, eletti consiglieri comunali di minoranza, impugnano la seduta del consiglio comunale convocata d’urgenza e le tre proposte di delibera con cui si è proceduto alla surroga di altrettanti consiglieri dimissionari di maggioranza. Secondo la prospettazione, con soli nove consiglieri presenti su venticinque, le delibere sono state approvate senza il quorum costitutivo richiesto dall’art. 19 del Regolamento consiliare.

Su richiesta del Presidente dell’Assemblea, il Segretario comunale ha qualificato la seduta come seconda convocazione, invocando l’art. 127 del r.d. n. 148/1915 e una pronuncia del TAR Veneto. I ricorrenti deducono nullità per difetto del quorum strutturale e illegittimità per violazione del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del TUEL e dell’art. 19 regolamentare, oltre che per falsa applicazione dell’art. 127. La domanda cautelare è stata respinta in sede monocratica; il Collegio ha poi fissato la discussione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 3034 del 2021 e Cons. Stato, sez. V, n. 1046 del 2019, si afferma che la legittimazione del consigliere ha carattere eccezionale e postula la lesione delle prerogative inerenti al munus. Il vizio contestato, concernente la costituzione dell’organo, incide esattamente su tali prerogative: il consigliere non agisce come quisque de populo, ma in posizione differenziata.

La difesa comunale invoca la pronuncia del 2019 per escludere la legittimazione. Il Collegio distingue: quella decisione riguardava un atto di modifica del quorum, non un atto adottato in violazione del quorum strutturale. Solo in quest’ultimo caso si configura la lesione delle attribuzioni politico-amministrative.

Nel merito, il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 127 del r.d. n. 148/1915. La disciplina transitoria dell’art. 273, comma 6, del TUEL opera solo in pendenza di mancato adeguamento. Nel Comune di Osimo statuto e regolamento sono stati più volte modificati dopo l’entrata in vigore del TUEL: ogni modifica successiva vale come adeguamento, con la conseguenza che le disposizioni non espressamente ritoccate restano operanti. Manca inoltre, nel regolamento, qualsiasi previsione di una seconda convocazione: l’art. 19 impone la metà dei consiglieri per ogni seduta.

Il Collegio aggiunge che l’amministrazione non può disapplicare il proprio regolamento, occorrendo una modifica formale, come affermato da Cons. Stato n. 3357 del 2010. Anche ammessa per prassi la seconda convocazione, il quorum resterebbe quello regolamentare. La sentenza del TAR Veneto n. 358/2016 non è sovrapponibile, essendo stata resa su un regolamento che espressamente prevedeva la seconda convocazione e non adeguato al TUEL.

Ciononostante, il ricorso è respinto. La surroga del consigliere dimissionario è atto dovuto (Cons. Stato, sez. III, n. 3736 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 2273 del 2021) e non può essere paralizzata da manovre ostruzionistiche. I ricorrenti non hanno contestato la legittimazione dei surrogati né dedotto vizi propri degli atti: la surroga sarebbe comunque avvenuta per scorrimento della lista. Ne consegue l’esclusione anche della nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/1990. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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