Oneri concessori, la concessionaria non può rivedere i criteri di scomputo (TAR Marche n. 886 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario incaricato dal Comune della riscossione del contributo di costruzione può rettificare gli importi liquidati solo ove si tratti di correzione di errori materiali di calcolo, ricavabili dai dati del titolo edilizio e dalla pratica edilizia. Tale attività è di natura ricognitiva e contabile, non costituisce esercizio di autotutela e non richiede l’avvio del contraddittorio procedimentale. Il potere di verifica non consente invece una riqualificazione giuridica degli interventi né una revisione postuma dei criteri di scomputo degli oneri applicati in sede di rilascio del titolo. Deve pertanto ritenersi ammesso lo scomputo tra oneri per opere di specie diversa, dovendosi disapplicare la previsione regionale di segno contrario per contrasto con l’art. 11 della legge n. 10/1977, che non distingue tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’atto di accertamento con cui il concessionario del Comune le ha chiesto il pagamento integrativo del contributo di costruzione in relazione a una concessione edilizia del 1999 e ai titoli connessi. La pretesa riguarda un residuo del costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione secondaria non corrisposti al momento del rilascio del titolo.
La ricorrente censura la delibera che ha affidato il servizio di riscossione alla concessionaria, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di un potere di rideterminazione dopo il pagamento e l’erroneo richiamo all’art. 2033 cod. civ. Deduce inoltre la decadenza e l’infondatezza della pretesa con riferimento al regolamento regionale. Con motivi aggiunti estende le censure alla disciplina regionale che limita lo scomputo alle opere della stessa specie, richiamando un atto unilaterale d’obbligo approvato nel 1999.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo: la ricorrente non ha titolo per contestare gli atti di affidamento del servizio, che peraltro conosceva da precedenti giudizi. Analogamente respinge le censure sull’omessa comunicazione di avvio e sull’autotutela. La rideterminazione degli oneri concessori, quando si traduce nella revisione delle operazioni di calcolo su elementi conosciuti o conoscibili dal privato, non integra un’ipotesi di autotutela amministrativa in senso stretto. L’amministrazione, e per essa il concessionario, dispone del potere di pretendere quanto ab origine dovuto entro il termine prescrizionale.
La liquidazione del contributo è qualificata come attività meramente ricognitiva e contabile, frutto dell’applicazione di criteri automatici e di norme che non lasciano margini discrezionali. Il richiamo all’art. 2033 cod. civ. non incide sulla legittimazione al recupero delle somme liquidate sui dati risultanti dal titolo edilizio. Quanto alla decadenza, il credito del Comune è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal rilascio della concessione.
Il percorso argomentativo si biforca quando il Collegio distingue due attività esercitate con il medesimo provvedimento. La rettifica degli importi a saldo del costo di costruzione rientra in un’operazione di calcolo materiale su disegni e documentazione della pratica edilizia: è attività esecutiva, estranea ai poteri discrezionali, e le censure sono respinte. L’atto di indirizzo comunale non era vincolante per il dirigente né per il Comune nel pretendere pagamenti integrativi. Il regolamento regionale, inoltre, commisura correttamente il contributo al volume effettivo.
È invece fondata la censura sullo scomputo. Il potere di rideterminazione non può passare per una indiscriminata riqualificazione giuridica degli interventi né per una revisione postuma dei criteri applicati. La clausola del capitolato che evoca la verifica in autotutela va interpretata restrittivamente, come correzione di errori materiali, non come revisione degli antecedenti causali dell’obbligazione, che aprirebbe a valutazioni di matrice discrezionale fuori dal perimetro dell’attività vincolata. Lo scomputo tra oneri per opere di specie diversa è pertanto consentito; la previsione regionale contraria va disapplicata perché l’art. 11 della legge n. 10/1977 non distingue le due categorie di opere.
Il nono motivo resta assorbito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti in parte, con annullamento dell’atto di accertamento limitatamente agli oneri di urbanizzazione secondaria, e respinti per il resto. Le spese sono compensate per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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