Rinnovo delle valutazioni tecniche nel giudicato e coerenza con l’offerta non rivalutata (TAR Emilia-Romagna n. 841 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla l’aggiudicazione per vizio di composizione della commissione e dispone il rinnovo della valutazione delle sole offerte tecniche di alcune concorrenti non preclude alla nuova commissione di esercitare la propria discrezionalità tecnica sul quomodo della rivalutazione. Tale discrezionalità deve però essere esercitata secondo i criteri della lex specialis e garantendo la complessiva coerenza con la valutazione, divenuta immodificabile, dell’offerta del ricorrente, sì da assicurare la tenuta logica della nuova graduatoria. Ove il rinnovo avvenga con parametri del tutto diversi e senza raccordo con il giudizio non rinnovato, la valutazione risulta inattendibile, sproporzionata e irragionevole, e il provvedimento di aggiudicazione è illegittimo per violazione del giudicato e difetto metodologico.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dall’Azienda USL di Ferrara per l’affidamento del servizio quinquennale di diagnosi preimpianto, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si chiudeva con l’aggiudicazione a favore di una terza classificata, dopo che la prima e la seconda erano risultate rispettivamente Juno Genetics e la stessa ricorrente.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e il TAR Emilia-Romagna, con sentenza n. 1/2024 passata in giudicato, la annullava esclusivamente per l’illegittima composizione della commissione, imponendo la nomina di una nuova commissione e il rinnovo delle sole valutazioni tecniche delle offerte di Juno Genetics e di Eurofins. All’esito del rinnovo Eurofins otteneva 67 punti e risultava aggiudicataria con determina n. 951 del 12.07.2024. La ricorrente ha impugnato tale aggiudicazione deducendo, tra l’altro, la violazione del giudicato per mancato raccordo con la propria offerta non rivalutata, la mancata verifica dei costi della manodopera e l’insufficienza delle giustificazioni di anomalia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Quanto al motivo sui costi della manodopera, rileva che la ricorrente ha indicato nella propria offerta costi pari a 7.206,24 euro (incidenza dello 0,06%) contro i 116.000,00 euro dell’aggiudicataria (14,98%): non si intravede alcuna utilità dall’accoglimento della censura, poiché la stazione appaltante ha comunque effettuato la verifica di anomalia comprensiva dei costi di manodopera. L’eccezione di inammissibilità è accolta.
Quanto al primo motivo, il TAR respinge la tesi dell’Amministrazione secondo cui la pretesa della ricorrente contrasterebbe con il giudicato. Il giudicato ha imposto il rinnovo delle sole offerte di Juno Genetics e di Eurofins, senza dettare criteri sul quomodo della valutazione. La nuova commissione godeva quindi di ampia discrezionalità tecnica, ma doveva esercitarla secondo i criteri della lex specialis e garantendo la coerenza con la valutazione immodificabile dell’offerta della ricorrente.
Il Collegio rileva il carattere macroscopicamente sproporzionato del rinnovo: Eurofins è passata da 40 a 67 punti, Juno Genetics da 68,75 a 46,50. Ne è scaturita una valutazione inattendibile e irragionevole, basata sulla “distorta lente prospettica” della mancata comparazione con la valutazione dell’offerta della ricorrente. Il TAR richiama TAR Calabria Catanzaro, sez. II, n. 438 del 2024, Consiglio di Stato sez. V n. 6815 del 2023 e TAR Emilia-Romagna n. 645 del 2024 in tema di ottemperanza di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a., strumento che l’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare.
Il Collegio ritiene sussistente l’interesse, poiché la ricorrente ha contestato puntualmente i punteggi assegnati all’aggiudicataria, allegando elementi idonei a dimostrare che, ove le censure fossero fondate, avrebbe potuto conseguire con ragionevole certezza l’aggiudicazione (prova di resistenza, ex Consiglio di Stato sez. V n. 7420 del 2021). Il terzo motivo è respinto: la stazione appaltante ha concluso il subprocedimento di anomalia, con giustificativi oscurati per tutela del know how, e la ricorrente avrebbe potuto agire ex art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016. Il primo motivo è accolto; gli atti sono annullati con necessario riesame da parte di una commissione a diversa composizione, secondo i criteri di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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