Causa di servizio: riparto tra CMO e CVCS e motivazione del diniego (TAR Marche n. 352 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto del regolamento di cui al D.P.R. n. 461/2001, la Commissione Medica Ospedaliera è competente in via esclusiva a diagnosticare l’infermità e a classificare l’invalidità o la menomazione permanente da essa derivante. Il Comitato di verifica per le cause di servizio è invece l’unico organo titolato a pronunciarsi sull’eziologia, cioè sulla dipendenza dell’infermità da fatti di servizio. Ne consegue che il diniego ministeriale fondato sul parere del CVCS non è viziato per carenza di motivazione quando il Comitato abbia esaminato gli elementi del servizio e il parere medico, ancorché negativo, risulti comunque acquisito. Il dissenso rispetto alle conclusioni del CVCS integra un profilo di merito tecnico, non sindacabile nel merito amministrativo in assenza di manifesta illogicità o travisamento.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio in un’articolazione del territorio marchigiano e in congedo dal 2004, impugna il decreto ministeriale del 13 aprile 2011 con cui la Difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticatagli. Il diniego si fonda sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 20 aprile 2010, che ha escluso il nesso eziologico con il servizio.

Il ricorrente deduce un unico motivo di diritto, articolato come invalidità derivata per carenza di motivazione del parere del Comitato. Sostiene che il CVCS non abbia tenuto conto del precedente parere della Commissione Medica Ospedaliera né lo abbia confutato. Richiama una relazione clinica del Dipartimento di Salute Mentale del presidio ospedaliero che ricollega l’insorgenza della depressione a problemi in ambito lavorativo. Tali risultanze, a suo dire, potevano essere disattese ma non ignorate nella motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da una premessa di fatto che ribalta l’assunto attoreo: anche il parere della Commissione Medica Ospedaliera del 2 febbraio 2004 era negativo sul caso di specie. Il dato emerge, secondo il Collegio, da pagina 19 del deposito del 10 gennaio 2012 della stessa parte ricorrente. Il presupposto su cui si regge la censura — un parere medico favorevole trascurato dal Comitato — viene quindi meno.

Su questa base il TAR ricostruisce il riparto di competenze fissato dal D.P.R. n. 461/2001. Alla CMO spetta in via esclusiva la diagnosi dell’infermità e la classificazione dell’invalidità o della menomazione permanente. Al CVCS spetta in via parimenti esclusiva la valutazione sulla causa di servizio. A sostegno il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. I, n. 1674 del 30 dicembre 2023.

La censura di carenza di motivazione non regge nemmeno sul piano dell’invalidità derivata. Il parere del Comitato dà conto di aver esaminato tutti gli elementi connessi allo svolgimento del servizio e i precedenti di servizio, e nega rilievo concausale alle situazioni conflittuali per difetto di intensità e durata. La doglianza si risolve in una diversa lettura del materiale clinico, profilo estraneo al sindacato di legittimità.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate, valorizzando il carattere risalente della controversia. Il dispositivo dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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