Svincolo somme pignorate e chiusura conto competenza ABF onere prova (ABF Collegio di Roma n. 1046 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le doglianze relative al ritardato o mancato svincolo di somme su conto corrente già oggetto di pignoramento, e quelle sul comportamento dell’intermediario nella gestione del rapporto dopo l’estinzione del pignoramento, attengono alla corretta esecuzione del contratto e rientrano nella competenza dell’Arbitro, non nel merito del giudice dell’esecuzione. Spetta però al ricorrente, secondo il principio dell’onere della prova, allegare e documentare che il saldo giacente fosse maggiore di quello risultante dalle scritture contabili prodotte dalla banca o che la somma vincolata dovesse aggiungersi al saldo contabile. In difetto di tale prova, e una volta dimostrato l’svincolo e il trasferimento del saldo residuo, il ricorso è respinto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente estinto nel gennaio 2021, lamenta che nel novembre 2020 gli era stato notificato un pignoramento presso terzi per un importo complessivo di oltre 1.300 euro. Secondo la sua ricostruzione la procedura non era mai stata iscritta a ruolo e aveva perso efficacia, così che la somma accantonata dalla banca avrebbe dovuto essergli restituita. La banca, peraltro, aveva chiuso il conto su sua richiesta senza rimborsare le somme ritenute dovute. Chiede quindi la restituzione della giacenza presente al momento del pignoramento, oltre alla documentazione contabile ed agli estratti conto.

La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae, trattandosi di materia riservata al giudice dell’esecuzione. Nel merito ricostruisce i passaggi: al momento della notifica il saldo era inferiore alla soglia impignorabile ex art. 545 cod. proc. civ. e nessuna somma era stata bloccata; solo la quota di un quinto dello stipendio successivo, pari a 393,40 euro, era stata vincolata; ricevuta la rinuncia al pignoramento, i vincoli erano stati rimossi e, alla chiusura, il saldo residuo era stato bonificato alle coordinate indicate dal cliente, con estratti conto inviati nel maggio 2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza. I Collegi, in controversie analoghe, si sono pronunciati nel merito ritenendo che le questioni relative al mancato o ritardato svincolo di somme su conto corrente precedentemente pignorato — o comunque al comportamento dell’intermediario nella gestione del rapporto dopo l’estinzione del pignoramento — riguardino azioni ed omissioni rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale, e non le modalità di esecuzione del pignoramento, queste ultime di competenza del giudice ordinario. Viene richiamata, tra le altre, la decisione n. 15255/2022 del medesimo Collegio. L’eccezione è pertanto superata e la controversia esaminata nel merito.

Passando all’analisi del comportamento della banca, il Collegio rileva che la domanda del ricorrente non è quantificata in modo determinato. Dalle allegazioni dell’intermediario emerge che la somma vincolata a favore della procedura esecutiva era pari a 393,40 euro, pari a un quinto dell’accredito stipendiale di 1.967,00 euro. La banca conferma di aver ricevuto la rinuncia al pignoramento e di aver svincolato le somme; alla chiusura del conto ha trasferito i fondi sull’IBAN indicato dal ricorrente.

Il Collegio osserva che il saldo alla chiusura risultava da movimenti contabili successivi al pignoramento: l’originario vincolo era stato eroso da addebiti intervenuti dopo lo svincolo. Il ricorrente, dal canto suo, produce evidenza dell’avvenuto accredito della somma sulle coordinate che la banca dichiara essere state comunicate dal medesimo ricorrente.

Il passaggio decisivo è quello sull’onere della prova. Dalla documentazione in atti non risultano somme accantonate non restituite. Il ricorrente non allega evidenze documentali da cui desumere che il saldo giacente fosse maggiore rispetto a quello risultante dalle scritture prodotte dalla banca, né che l’importo di 393,40 euro dovesse effettivamente aggiungersi al saldo contabile. Tali evidenze sarebbero state a suo carico in virtù del principio della prova, richiamato con la decisione n. 26908 del 30.12.2019 del medesimo Collegio.

Da qui la conclusione: il comportamento della banca è stato diligente e la domanda attrice va respinta. Il ricorso è integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 545 c.p.c.

Tutte le 51 sentenze sull'art. 545 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *