Diniego di cittadinanza per sicurezza della Repubblica: la vicinanza al PKK da fonte privilegiata è elemento sufficiente (TAR Lazio n. 11289 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, ossia per marchiana illogicità o travisamento di fatto, senza poter sconfinare nell’esame del merito. In materia di diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, la valutazione della vicinanza del richiedente a formazioni considerate pericolose, quale il PKK, proveniente da fonte privilegiata come la relazione riservata dell’amministrazione, costituisce elemento sufficiente a giustificare la reiezione della domanda. Tale valutazione, incidendo sui rapporti di politica estera dello Stato italiano, è espressione di alta discrezionalità insindacabile in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell’Interno con decreto del 5.4.2022 e notificato il 21.5.2022, motivato dalla sussistenza di “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica”.
Avverso tale atto, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e della legge n. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’insufficiente motivazione, lamentando che il provvedimento non consentisse di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione. Nel corso del giudizio, il Collegio ha disposto l’apertura del plico sigillato contenente i documenti secretati, visionati dal difensore del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato principio per cui la concessione della cittadinanza italiana costituisce attività amministrativa di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti del controllo estrinseco e formale, senza possibilità di sconfinare nel merito riservato all’amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha osservato che il ricorrente risultava vicino alla causa curda in Italia, essendo membro di associazioni di sostegno all’immigrazione e all’integrazione dei curdi. Tali attività assumono rilievo non solo interno ma anche internazionale, poiché la creazione di comunità di minoranze etniche di altri Stati nel territorio nazionale incide sui rapporti giuridici ed economici dell’Italia con altre nazioni, in particolare con la Turchia.
La motivazione della sentenza valorizza la circostanza che l’attribuzione della cittadinanza a soggetti con doppia cittadinanza può comportare che le loro iniziative politiche impegnino anche lo Stato italiano, trasformando relazioni estranee agli interessi degli organi statali in fatti di rilievo internazionale. Ne consegue che i rapporti tra la Turchia e il PKK impegnano la politica estera italiana sotto un profilo di alta discrezionalità, insindacabile in sede giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che la vicinanza del ricorrente al PKK, risultante dalla relazione riservata dell’amministrazione quale fonte privilegiata, costituisse elemento sufficiente a giustificare la reiezione della domanda di cittadinanza, respingendo il ricorso e compensando le spese di giudizio tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.