Ottemperanza per l’assegnazione della carta docente al supplente (TAR Lombardia n. 3731 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile quando la sentenza riguardi il personale scolastico e concerna la corresponsione di benefici economici, quale l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua regolare notificazione, l’Amministrazione inadempiente è condannata a dare esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, da attivarsi su istanza del creditore e senza diritto a compenso per l’attività demandata, rientrando la stessa nei compiti istituzionali dell’organo designato.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 2124/2025 del 9 maggio 2025, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni indicati, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione a provvedere in tal senso.
Poiché la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha proposto il presente giudizio di ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, che ha dichiarato la propria giurisdizione in forza del disposto di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997. Si è costituito il Ministero, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando in primo luogo la natura non contestata dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Milano. Il Collegio ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti processuali per l’azione di ottemperanza avverso il giudicato del giudice ordinario, avuto riguardo alla materia del pubblico impiego su questioni economiche del personale scolastico.
Quanto alle condizioni di ammissibilità, il Tribunale ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, nonché la sua regolare notificazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, avvenuta in data 14 maggio 2025. Risultavano pertanto soddisfatti i requisiti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Nel merito, la Corte ha ribadito la fondatezza della pretesa, condannando l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha disposto la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore.
Il Commissario provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, con facoltà di delega a un funzionario sotto la propria responsabilità. Il TAR ha escluso la debenza di alcun compenso per il Commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.