Danno da ritardo e prova dell’esito favorevole del bene della vita (Cons. Stato n. 6437 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo presuppone una valutazione di merito sulla spettanza del bene della vita: occorre la dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata a un esito favorevole. L’ingiustizia e la sussistenza del danno non si presumono iuris tantum per il solo fatto temporale del ritardo o del silenzio. L’azione risarcitoria resta soggetta al regime ordinario, che impone all’attore di provare il danno, il nesso di causalità e l’elemento psicologico della pubblica amministrazione. Il giudicato formatosi sul danno da ritardo non copre la diversa fattispecie di danno da provvedimento illegittimo, che resta azionabile all’esito dei giudizi sulla spettanza.

Il Fatto

La società appellante presenta nel 2010 alla Regione una domanda di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per un impianto fotovoltaico. Non ricevendo risposta, agisce contro il silenzio inadempimento e chiede il risarcimento del danno da ritardo ex art. 30, comma 4, cod. proc. amm..

Il giudizio sul silenzio si chiude con l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo e l’ordine di provvedere. La Regione emana poi un diniego esplicito, impugnato in un autonomo giudizio e ivi respinto. Con la sentenza qui appellata il TAR rigetta la residua domanda risarcitoria e nega il rinvio in attesa degli esiti dei giudizi sul diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Il TAR non doveva sospendere il giudizio in attesa degli appelli sul diniego, perché quei giudizi attengono a un segmento procedimentale successivo. La domanda risarcitoria era stata costruita come danno da ritardo ex art. 30, comma 4, cod. proc. amm., ma ne presupponeva l’esito favorevole: il lucro cessante per la mancata vendita dell’energia postula l’ottenimento del titolo.

Su questa base la Corte esclude la sussistenza del diritto al risarcimento, richiamando l’orientamento secondo cui il danno da ritardo non è avulso dalla valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita (Cons. Stato, Sez. II, n. 2960 del 2021, richiamata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7789 del 2024). Il mero fatto temporale del ritardo non basta a fondare la pretesa.

Il Collegio esamina poi una diversa lettura, che qualifichi il pregiudizio come conseguenza della pendenza procedimentale inutilmente protratta. Rileva però che una tale voce è prospettata in modo ipotetico, collegando la pretesa non al ritardo ma all’illegittimo diniego.

In ogni caso la domanda è infondata in fatto. La Regione ha dedotto che l’istanza era priva della documentazione necessaria, come confermerebbe la stessa appellante nel riferire le integrazioni successive. Difetterebbe quindi il requisito dell’estraneità del danneggiato alla causazione dell’evento ex art. 1227 cod. civ. e, sul piano soggettivo, la colpa dell’amministrazione, secondo il regime richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7726 del 2024 e da C.G.A.R.S. n. 19/2025.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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