Il prelievo erariale unico induttivo per apparecchi manomessi non richiede la verifica del collegamento alla rete (Cass. civ. Sez. 5 n. 15196 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prelievo erariale unico (Preu), la manomissione degli apparecchi da gioco che non consenta la lettura dei dati relativi alle somme giocate costituisce autonomo presupposto per la determinazione induttiva dell’imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 646, legge n. 190/2014, a nulla rilevando che l’Ufficio non abbia accertato anche lo scollegamento degli apparecchi dalla rete statale di raccolta del gioco. La violazione dell’obbligo informativo previsto dall’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000 non è sanzionata a pena di nullità, valendo in materia tributaria il principio di tassatività delle nullità; la reiezione implicita di un’eccezione di invalidità, travolta dalla incompatibile soluzione di altra questione, non integra il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma è censurabile solo come violazione di legge o difetto di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva emesso nei confronti di una società esercente attività commerciale due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2017, relativi a tre slot machine installate nei locali dell’impresa e rinvenute manomesse e non collegate alla rete statale di raccolta del gioco. Sulla base di tali riscontri, l’Ufficio aveva determinato induttivamente il Preu ex art. 1, comma 646, legge n. 190/2014, irrogando altresì le sanzioni di legge.
La società aveva impugnato gli atti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che aveva respinto il ricorso; l’appello era stato poi rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, la quale aveva evidenziato che gli apparecchi, manomessi, non consentivano il trasferimento dei dati di gioco al sistema centrale. Avverso tale sentenza la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità derivata degli avvisi per violazione dell’art. 12, comma 2, legge n. 212/2000, i giudici di legittimità hanno chiarito che la decisione della Corte regionale aveva comportato una statuizione implicita di rigetto, essendo l’eccezione incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, incentrata sulla fondatezza sostanziale della pretesa impositiva. In tale evenienza, la reiezione implicita è censurabile non per omessa pronuncia, bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul merito dell’eccezione, la Corte ha poi osservato che l’art. 12, comma 1 e 2, dello Statuto del contribuente, nella formulazione applicabile ratione temporis, non contempla la nullità per l’inosservanza degli obblighi informativi ivi previsti, ivi compreso l’avviso della facoltà di farsi assistere da un professionista. Vale anche in materia tributaria il principio di tassatività delle nullità, sicché la lamentata omissione non poteva produrre le conseguenze invalidanti dedotte dalla società.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata in memoria per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con l’art. 8 CEDU, la Corte l’ha dichiarata manifestamente infondata: la sentenza della Corte EDU del 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, censura la normativa italiana sotto il profilo dell’eccessiva discrezionalità riconosciuta all’autorità nelle attività di controllo, ma non investe le modalità di esecuzione delle verifiche, né impone una sanzione di invalidità per la violazione delle garanzie procedimentali.
Il terzo motivo, concernente il travisamento della prova, è stato dichiarato inammissibile perché non intercetta la ratio decidendi. La Corte regionale aveva fondato la propria decisione non già (o non soltanto) sullo scollegamento degli apparecchi dalla rete statale, ma sulla loro manomissione, circostanza che integra autonomamente il presupposto per la determinazione induttiva del Preu. Il riscontro della manomissione trovava peraltro effettivo supporto nei processi verbali di constatazione del 2017, dai quali emergeva la rimozione dei sigilli antimanomissione e la discrepanza tra i dati dei contatori memorizzati dalla scheda di gioco e quelli trasmessi al dispositivo di controllo.
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Nota della Redazione
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