Istanza di tariffa decurtata equivale a rinuncia all’azione con estinzione del giudizio (Cons. Stato n. 4620 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accesso alla tariffa base decurtata del 10%, prevista dall’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, integra per espressa previsione di legge acquiescenza alla violazione contestata dal GSE e rinuncia all’azione. Tale effetto è sottratto alla disponibilità delle parti e impone la definizione immediata del giudizio pendente con declaratoria di estinzione per rinuncia. La richiesta di riconoscimento della tariffa decurtata, consentita in caso di provvedimento di decadenza sub iudice, non integra ipotesi eccezionale che giustifichi il rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. La definizione del giudizio non condiziona l’esito del nuovo procedimento dinanzi al Gestore, di cui la decadenza costituisce mero presupposto. La sopravvenuta rinuncia all’azione preclude l’esame, e comunque l’accoglimento, della domanda risarcitoria formulata in modo generico.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto fotovoltaico di potenza pari a 903,84 kW, realizzato nel Comune di Barletta ed entrato in esercizio il 31 agosto 2011. Con domanda del 15 settembre successivo la società ha chiesto al Gestore dei servizi energetici il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, stipulando la relativa convenzione il 13 marzo 2012.
A seguito di un sopralluogo del 13 maggio 2015, il GSE ha contestato la non conformità dei moduli ai requisiti dell’allegato 1 del Quarto Conto Energia e, con provvedimento del 13 ottobre 2016, ha dichiarato la decadenza dagli incentivi e chiesto la restituzione delle somme percepite. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, chiedendo anche il risarcimento dei danni. In vista dell’udienza ha poi presentato al GSE l’istanza di riconoscimento della tariffa base decurtata del 10%, ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio dell’udienza. La presentazione della richiesta di tariffa decurtata, consentita dalla legge in caso di decadenza sub iudice, non costituisce l’ipotesi eccezionale che consente il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. La Sezione richiama sul punto la propria giurisprudenza più recente, secondo cui la definizione del giudizio non condiziona l’esito del nuovo procedimento, di cui la decadenza costituisce mero presupposto.
Nel merito, la Corte rileva che la società ha effettivamente avanzato l’istanza prevista dall’art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 13-bis del d.l. n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019. La norma, nel ridurre la decurtazione dal 20% al 10%, stabilisce espressamente che la richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione.
Da tale previsione il Collegio fa discendere l’immediata definizione del giudizio nel senso indicato dall’art. 13-bis, comma 2. L’effetto è attribuito direttamente dalla legge alla domanda di decurtazione e, per questa ragione, risulta sottratto alla disponibilità delle parti. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza della Sezione, che in casi analoghi ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
Non può dunque rilevare la precisazione del difensore, formulata all’udienza di discussione, circa la permanenza dell’interesse. In conseguenza della rinuncia, la Corte dichiara inammissibile e comunque non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno, stante la sua formulazione del tutto generica.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per rinuncia. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e delle questioni oggetto della controversia.
Nota della Redazione
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