Tariffa onnicomprensiva e correzione dell’algoritmo GSE: nessun tetto illegittimo ai ricavi (Cons. Stato n. 6530 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione prevista dalla c.d. normativa spalma-incentivi si applica alla sola componente incentivante della tariffa fissa onnicomprensiva, calcolata con le modalità previste per gli impianti di taglia superiore. Il Gestore dei servizi energetici può correggere la formula algoritmica quando l’andamento del prezzo di mercato rende palese l’errore di calcolo, esercitando il potere di regolazione operativa riconosciutogli dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014. La correzione non trasforma la tariffa in variabile né istituisce un tetto ai ricavi: la componente non incentivante, pari al prezzo zonale, non può superare la tariffa stessa. L’operatore che ha aderito alla tariffa onnicomprensiva non può invocare un legittimo affidamento nel mantenimento di importi superiori al regime convenuto, né la disapplicazione temporanea della tariffa nei momenti in cui essa non risulti conveniente.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW, ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva in forza di convenzione sottoscritta con il Gestore dei servizi energetici, sulla base del quinto conto energia. A fronte dell’anomalo aumento dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022, il Gestore ha sospeso l’erogazione dei corrispettivi di acconto e ha poi rideterminato la tariffa dopo aver adeguato la formula algoritmica di calcolo.

La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Proposto appello con otto motivi, la questione arriva al Consiglio di Stato, chiamato a stabilire se la revisione della formula costituisca illegittima introduzione di un tetto al prezzo dell’energia per i beneficiari della tariffa onnicomprensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, che investono il comma 4 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014. Il dato testuale è chiaro: le riduzioni di cui all’allegato 2 si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità dell’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012. Il rinvio riguarda esclusivamente il metodo quantitativo, perché il perimetro applicativo è fissato a monte dalla normativa spalma-incentivi.

La tesi dell’appellante — secondo cui la tariffa sarebbe divenuta variabile e articolata in due voci di ricavo, una tariffaria e una di mercato — si infrange sul dato testuale. Il richiamo alla modalità di calcolo prevista per gli impianti oltre 1 MW serve solo a limitare a quella quota la rimodulazione, non a trasformare la tariffa da fissa a variabile. La disciplina di settore contempla un’unica fonte di remunerazione, influenzata “dall’interno” dal prezzo zonale ai fini della quantificazione delle due componenti: quella non incentivante trova un limite nella tariffa stessa.

Ne deriva che non sussiste alcun tetto ai ricavi. Gli impianti in tariffa onnicomprensiva non vendono l’energia sul libero mercato, ma la cedono al Gestore a fronte di un corrispettivo predeterminato, mettendosi al riparo dalle oscillazioni. Riconoscere il prezzo di mercato superiore alla tariffa contrasterebbe con la ratio della normativa, confermata da Corte cost. n. 16 del 2017. Il Gestore ha esercitato il potere di regolazione operativa di cui all’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014, come già ritenuto da Cons. Stato Sez. II n. 3814 del 2025 e dalle altre pronunce richiamate.

Quanto ai motivi sulla concorrenza e sull’affidamento, l’operatore ha scelto ex ante il meccanismo di incentivazione e non può pretendere la disapplicazione temporanea del regime prescelto. Nessun affidamento è configurabile nella corresponsione di importi superiori a quelli spettanti; il loro recupero ha natura di atto dovuto e costituisce indebito oggettivo, con irrilevanza del profilo soggettivo dell’accipiens.

Il quinto motivo è infondato: l’adeguamento della formula non rientra nell’autotutela di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma nel potere di determinazione delle modalità operative, e la correzione ha natura vincolata. La sospensione dell’erogazione trovava giustificazione nella mancanza della causa dell’erogazione. Infine, il Collegio esclude i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando le pronunce in cause C-148/23, C-798/18 e C-799/18, C-561/19. L’appello è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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