Tariffa rifiuti: impugnabili solo gli atti finali di approvazione ARERA (Cons. Stato n. 9788 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale valida i piani economici finanziari e dispone i conguagli tariffari del servizio rifiuti non sono immediatamente impugnabili. Esse costituiscono determinazioni provvisorie endoprocedimentali, destinate a essere superate dall’atto finale di approvazione dell’ARERA, cui spetta un potere di regolazione unitario e non meramente formale, comprensivo della modifica dei dati trasmessi. L’interesse a ricorrere sorge quindi solo con l’approvazione dell’Autorità. Il pagamento della tariffa in pendenza del procedimento, salvo successivo conguaglio, è effetto fisiologico del sistema e non vale a conferire autonoma lesività agli atti dell’ente di governo.
Il Fatto
Le società appellanti gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti nel sub ambito 2 della Regione Umbria, che comprende anche il Comune di Perugia. L’AURI, ente di governo dell’ambito, con due deliberazioni del 22 giugno 2021 ha recepito la delibera ARERA n. 243/2021/R/rif, disponendo il recupero dei costi operativi marginali non riconosciuti e la conseguente rideterminazione dei PEF per il 2021, e ha poi validato i piani dei Comuni dell’ambito.
Le società hanno impugnato questi atti davanti al TAR Umbria, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando le delibere come atti endoprocedimentali e individuando nell’atto di approvazione dell’ARERA il provvedimento da impugnare. Contro questa pronuncia è stato proposto appello, con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il contrasto giurisprudenziale sull’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo. Richiama l’orientamento opposto di C.G.A. n. 666 del 2021, fondato sull’applicabilità immediata delle tariffe anche prima dell’approvazione, e quello condiviso da Cons. Stato Sez. V n. 1379 del 2024, che valorizza il carattere unitario della funzione di approvazione e il potere dell’ARERA di modificare la proposta dell’ente d’ambito.
La Sezione ritiene preferibile quest’ultima impostazione. Un sindacato che si inserisse tra la proposta tariffaria e l’approvazione dell’Autorità avrebbe a oggetto un potere non esercitato e si fonderebbe su un interesse non ancora attuale. Ragioni di uniformità inducono inoltre a concentrare le impugnazioni davanti a un unico giudice.
Il collegio respinge poi l’argomento fondato sull’analogia con le misure di salvaguardia urbanistiche. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto connaturale a ogni sistema tariffario di un servizio reso con continuità e non deriva dalla provvisoria validazione dei nuovi piani: lo stesso effetto si produrrebbe applicando la tariffa previgente.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che l’approvazione dell’ARERA abbia valore di semplice controllo formale. Ai sensi dell’art. 6.5 della delibera 443/2019/R/rif, l’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti e dei dati nella loro interezza, compresa la valutazione dell’equilibrio economico della gestione operata dall’ente d’ambito. Il mancato esercizio in concreto del potere per taluni Comuni costituisce evenienza patologica, fronteggiabile con i rimedi contro il silenzio inadempimento.
Confermata l’inammissibilità, il terzo motivo e quelli di merito sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. L’appello è respinto e le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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