Passo carraio in deroga alla distanza dall’incrocio non esonera da motivazione (TAR Sicilia n. 319 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà del Comune di autorizzare passi carrai a distanza inferiore ai 12 metri dalle intersezioni, prevista dall’art. 46, comma 6, d.P.R. n. 495 del 1992, è espressione di discrezionalità amministrativa e non integra un obbligo né un diritto del privato. Tale facoltà, tuttavia, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare il diniego. Quando il regolamento edilizio comunale contempla espressamente la deroga anche per i nuovi passi carrai funzionali a parcheggi ex legge n. 122/1989, il Comune deve spiegare perché, nella fattispecie concreta, non intenda avvalersene. Il richiamo generico alla compatibilità con i piani urbanistici del traffico è insufficiente se la previsione invocata riguarda altra fattispecie e se il parcheggio è realizzato al piano terreno dell’edificio, ipotesi consentita anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare in Catania, ha ottenuto un permesso di costruire che ha assentito il cambio di destinazione d’uso del piano terra da commerciale a garage ai sensi della legge n. 122/1989, con accesso da via Etnea. Ultimate le opere, ha chiesto al Comune l’autorizzazione a realizzare la scivola di ingresso e il relativo passo carraio, richiamando la deroga prevista dall’art. 96, comma 6, del regolamento edilizio comunale.
Il Comune ha rigettato l’istanza rilevando che il passo carraio distava circa due metri dall’incrocio con via Fulci, in contrasto con la distanza di dodici metri prevista dal codice della strada, e richiamando l’art. 9 della legge n. 122/1989 nella parte in cui subordina la deroga alla non contrarietà ai piani urbanistici del traffico. La ricorrente ha impugnato la nota deducendo violazione delle garanzie partecipative, falsa applicazione delle norme richiamate, difetto di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo. Richiama l’art. 9 della legge n. 122/1989, che consente ai proprietari di realizzare parcheggi nel sottosuolo o nei locali al piano terreno dei fabbricati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Richiama poi l’art. 46, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 495 del 1992, che impone la distanza minima di dodici metri dalle intersezioni, e il comma 6, che attribuisce ai Comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori.
Sul quarto motivo il Tribunale concorda con il Comune: la previsione dell’edificabilità del garage non comporta automaticamente la legittimazione alla carrabilità. I termini “garage” e “accessibilità” non sono sovrapponibili e l’accesso dei mezzi motorizzati resta condizionato a una specifica autorizzazione al passo carraio. Il motivo è quindi infondato.
Il nucleo della decisione riguarda il difetto di motivazione. Il Collegio condivide che quella dell’amministrazione è una “possibilità” e non un “obbligo”, ma rileva che le norme richiamate non fissano una distanza minima non superabile in nessun caso. Esse consentono alla pubblica amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, di autorizzare la deroga.
Il provvedimento impugnato, dopo aver constatato il mancato rispetto dei dodici metri, si limita a richiamare in modo generico l’art. 9 della legge Tognoli e il limite della non contrarietà ai piani urbanistici del traffico. Secondo il Collegio quella previsione non si riferisce alla fattispecie esaminata: il parcheggio è ricavato nei locali al piano terreno dell’edificio e destinato a pertinenza dell’unità immobiliare, non nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, che è l’ipotesi cui il richiamo comunale si attaglia.
Incombeva dunque sul Comune l’onere di spiegare le ragioni per cui non riteneva di rilasciare il permesso richiesto, anche alla luce della previsione derogatoria contenuta nel regolamento edilizio. Assorbito il primo motivo perché formale, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione nel rispetto del principio conformativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.