Superbonus e CILAS inammissibile se l’intervento comporta demolizione e ricostruzione (TAR Sicilia n. 3331 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico sono realizzabili mediante CILAS, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020, solo ove qualificabili come manutenzione straordinaria e dunque non alterino la volumetria complessiva dell’edificio. L’esclusione dalla CILAS della demolizione e ricostruzione non opera soltanto per gli interventi integrali: anche la demolizione e ricostruzione parziale, ove determini un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifica di sagoma, altezza e volumetria, integra ristrutturazione edilizia ed è subordinata al permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. d), e 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Le deroghe in materia di distanze e altezze previste dall’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014, dall’art. 119, comma 3, d.l. n. 34/2020 e dal punto 8.4.1 delle NTC 2008 operano su un piano diverso e non incidono sulla qualificazione edilizia dell’opera né sul titolo abilitativo richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un piccolo condominio in Aci Castello, presentava congiuntamente all’altro condomino una SCIA e poi una CILAS per un intervento di efficientamento energetico e sismico, usufruendo degli incentivi del Superbonus. Ottenute le autorizzazioni paesaggistiche e del Genio Civile, a seguito di un sopralluogo della polizia locale il Comune rilevava lavori difformi e adottava ordinanza di demolizione con sanzione pecuniaria, disponendo contestualmente l’archiviazione della SCIA e della CILAS.

Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR Sicilia, deducendo che gli interventi rientrassero nella manutenzione straordinaria e che le difformità sui cordoli e sulla gronda non integrassero ampliamento volumetrico, anche alla luce delle deroghe normative invocate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020, che consente la CILAS per gli interventi agevolati purché costituiscano manutenzione straordinaria. Richiama quindi l’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, che impone il rispetto della volumetria complessiva, e la lett. d) sull’ristrutturazione edilizia, comprensiva della demolizione e ricostruzione con innovazioni per l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico.

Dal confronto tra il contenuto della CILAS e l’esito del sopralluogo emerge che gli interventi eseguiti hanno comportato la demolizione su tre lati e la ricostruzione del corpo di fabbrica, la modifica dell’altezza dei cordoli, l’innalzamento della linea di gronda e l’estensione delle coperture, con alterazione di sagoma, altezza e volumetria. Tali opere, ad avviso del Collegio, eccedono la manutenzione straordinaria.

Il Tribunale respinge la tesi del ricorrente secondo cui l’esclusione dalla CILAS riguarderebbe solo gli interventi di demolizione e ricostruzione integrali. L’art. 119 non contiene alcun riferimento letterale all’integralità; diversamente opinando, si dovrebbe qualificare come manutenzione straordinaria un intervento demolitorio e ricostruttivo che riguardi il 99% dell’edificio. Si delinea così un’aporia applicativa che il Collegio esclude, ricondicendo la disciplina speciale nell’impianto del d.P.R. n. 380/2001.

Ne consegue che l’intervento, integrando ristrutturazione edilizia con modifica della volumetria complessiva, è subordinato al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, difettando i presupposti della CILAS.

Quanto alle deroghe invocate, il Collegio le ritiene inconferenti. L’art. 14, comma 7, d.lgs. n. 102/2014 opera sul maggior spessore delle murature e nell’ambito delle procedure di rilascio dei titoli; l’art. 119, comma 3, d.l. n. 34/2020 limita il dimensionamento del cordolo sismico ai fini dell’art. 873 cod. civ.; il punto 8.4.1 delle NTC 2008 incide solo sull’obbligo di adeguamento strutturale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 873 c.c.

Tutte le 182 sentenze sull'art. 873 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *