Tariffe gas, istruttoria obbligatoria sui costi operativi riconosciuti (TAR Lombardia n. 4393 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sindacato sulle determinazioni tariffarie dell’ARERA, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione alle scelte tecniche del regolatore, ma deve verificare che esse siano state assunte nel rispetto dei criteri imposti dalla disciplina di settore e della connessa relazione tecnica. Quando l’esame del merito richiede la comprensione di procedure complesse di determinazione dei valori COR e COE, dell’incidenza del tasso di inflazione e del meccanismo dell’x-factor, il Collegio dispone incombente istruttorio nei confronti dell’Autorità. La declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse sui motivi non coltivati non preclude l’esame delle censure residue. La decisione resta non definitiva, con riserva di ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nella distribuzione e misura del gas, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la delibera con cui l’ARERA ha definito per il 2022 le tariffe obbligatorie del settore, unitamente alla delibera 570/2019/R/gas e alla relativa RTDG 2020-2025 assunte come atti presupposti. Nel corso del giudizio ha proposto quindici atti di motivi aggiunti, impugnando le successive delibere di aggiornamento e rideterminazione tariffaria, nonché le delibere di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato.

Le censure hanno riguardato, tra l’altro, il diniego di riconoscimento in tariffa delle minusvalenze derivanti dalla sostituzione anticipata dei misuratori tradizionali, il trattamento tariffario della Regione Sardegna, il mancato adeguamento (uplift) dei costi operativi del servizio di misura dal 2023 e la mancata adozione di misure di reintegro per gli impatti del Covid-19. L’Autorità ha resistito deducendo inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio prende atto della parziale improcedibilità dell’impugnativa. La ricorrente, con memoria, ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione di numerosi motivi e ha indicato con precisione quelli ancora sorretti da interesse attuale. Il Tribunale dichiara pertanto la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento all’intero ricorso originario, al primo atto di motivi aggiunti e a specifici motivi dei ricorsi successivi.

Nel merito residuo, il Collegio rileva che l’esame della complessiva impugnativa non può procedere senza un chiarimento tecnico. Le censure superstiti investono il modo in cui l’ARERA ha concretamente applicato i criteri della delibera 570/2019/R/gas e della connessa relazione tecnica nella determinazione dei valori COR e COE.

Il Tribunale ritiene quindi necessario acquisire dall’Autorità una relazione che chiarisca le procedure effettivamente seguite per la definizione di tali valori nelle delibere succedutesi dal 2022 al 2026. Chiede inoltre di precisare come sia stato compendiato il tasso di inflazione e come abbia operato il tasso di efficientamento x-factor per il servizio di misura, con specifico riferimento al coefficiente RPI 20-25 e all’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi.

Il Collegio sollecita altresì un approfondimento sulle circostanze fattuali ed economiche poste a base dell’assunto, ribadito nel tempo, secondo cui i valori medi dei costi operativi effettivi del servizio di misura sarebbero diminuiti e i livelli riconosciuti risulterebbero riallineati ai costi effettivi. L’incombente deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

La sentenza è non definitiva: ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese resta riservata, con fissazione dell’udienza pubblica del 24 marzo 2027 per la prosecuzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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