Cittadinanza italiana e condotta penalmente rilevante: la verifica di integrazione spetta all’Amministrazione (TAR Lazio n. 5311 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere amplissimamente discrezionale dell’Amministrazione, che valuta l’effettivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale su tale valutazione non può estendersi al merito, ma si limita alla verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. La condotta penalmente rilevante del richiedente può legittimamente fondare il diniego, in quanto indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il preavviso di rigetto ben può essere comunicato tramite il portale telematico del Ministero dell’Interno, gravando sul richiedente un onere di consultazione del domicilio digitale.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e lamentando un difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha depositato documenti e chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del provvedimento di concessione della cittadinanza, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la norma attributiva del potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, prevede che la cittadinanza “può” essere concessa, evidenziando l’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione. Tale potere si fonda sulla verifica che il richiedente possieda le qualità necessarie per inserirsi stabilmente nella comunità nazionale, quali l’assenza di precedenti penali, la capacità di sostenersi economicamente e una condotta di vita rispettosa dei valori di convivenza civile.
In tale quadro, la Corte ha precisato che il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al controllo dell’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione sulla idoneità del richiedente. Ha quindi richiamato la sentenza T.A.R. Lazio, sez. V, n. 15588 del 2025 per affermare che la comunicazione del preavviso di rigetto tramite l’area riservata del portale del Ministero dell’Interno, istituito dall’art. 33, comma 2-bis, d.l. n. 63/2013, è modalità ammessa e che grava sul richiedente un onere di consultazione e monitoraggio del proprio fascicolo telematico.
Nel caso di specie, il Collegio ha riscontrato la legittimità del diniego, fondato sulla condotta penalmente rilevante della ricorrente, destinataria di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per introduzione di prodotti con segni falsi, di una misura cautelare degli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’ingresso clandestino e di diverse notizie di reato per frode informatica, truffa, ricettazione e falsità materiale.
Il TAR ha ritenuto che tali elementi rappresentino un chiaro indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, e che l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato il bilanciamento tra l’interesse della richiedente e l’interesse pubblico alla sicurezza e alla convivenza civile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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