Tassa auto d’epoca, uso promiscuo non prova l’uso professionale (Cass. civ. Sez. V n. 9901 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pregressa classificazione del veicolo come ad uso promiscuo di trasporto di persone e cose non è sufficiente ad accreditare l’ipotesi di un utilizzo professionale, poiché tale uso dipende non dalle caratteristiche intrinseche del mezzo, ma dal modo e dalla finalità del suo impiego, da valutare in concreto. La riconduzione ex lege della categoria dell’uso promiscuo al trasporto di persone (categoria M) e la riferibilità della stessa a un utilizzo ordinario, solo ipoteticamente compatibile con l’uso professionale, impongono di privilegiare, sul piano interpretativo e non per presunzione, il riconoscimento di un uso normale, non professionale, del bene. Ne consegue che, in presenza di siffatta classificazione, spetta l’agevolazione della riduzione o esenzione della tassa automobilistica per i veicoli di antica data, esclusi quelli adibiti a uso professionale, senza che ciò contraddica il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative.
Il Fatto
La Provincia autonoma di Bolzano e la società concessionaria della riscossione propongono ricorso unitario per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria di secondo grado, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo il diniego opposto all’istanza di rimborso della tassa automobilistica relativa all’anno 2016. Il contribuente aveva chiesto il rimborso in relazione a un veicolo d’epoca ad uso promiscuo.
La Commissione regionale aveva accolto la tesi del contribuente, osservando che si trattava di veicolo ultraventennale, che la Provincia non aveva contestato la natura d’epoca del mezzo e che la carta di circolazione indicava l’uso promiscuo di trasporto di cose e persone, categoria non equiparabile all’uso professionale. La decisione è impugnata dalla Provincia con tre motivi, trattati unitariamente perché incentrati sull’interpretazione dell’art. 8 bis della legge provinciale n. 9 del 1998.
La Motivazione della Corte
La disposizione in esame, sebbene successivamente abrogata ma applicabile ratione temporis, prevedeva che gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, al compiersi del ventesimo anno dalla costruzione fossero assoggettati alla tassa automobilistica provinciale nella misura ridotta del 50 per cento. La peculiarità della fattispecie risiede nella dicitura “uso promiscuo” apposta sulla carta di circolazione, categoria d’uso abolita in sede di recepimento della Direttiva 98/14/CE.
La Corte richiama il criterio dell’art. 2, ultimo comma, d.P.R. n. 39 del 1953, secondo cui gli elementi determinativi della tassa e la destinazione del veicolo devono desumersi dal documento di circolazione. Osserva poi che la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 1927/FP3 del 14.12.1999 ha chiarito come la vecchia categoria dell’uso promiscuo resti assorbita nella categoria M1 del trasporto di persone, e che l’art. 82 cod. strada distingue tra destinazione e uso del veicolo.
Su queste basi il Collegio rileva che la questione è già stata affrontata da due decisioni convergenti e recenti, rese su fattispecie sovrapponibili: Cass. nn. 11010/23 e 23534/23. Il ragionamento seguito muove dall’idea che la classificazione di uso promiscuo non possa accreditare di per sé l’utilizzo professionale per il trasporto di cose, dipendendo questo dal modo e dalla finalità dell’impiego, secondo quanto stabilito dall’art. 31 della legge n. 298 del 1974 in sede di istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori.
Il trasporto di cose, pur disciplinato nell’ambito di un’attività regolata per legge, costituisce ipotesi compatibile con un uso non professionale del bene, sicché l’equivalenza automatica tra trasporto di cose e attività economica integra un errore logico-giuridico. La riconduzione ex lege dell’uso promiscuo al trasporto di persone accredita così la prevalenza, non per presunzione ma sul piano interpretativo, del riconoscimento di un uso normale e ordinario del veicolo.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la violazione del principio di stretta interpretazione delle disposizioni agevolative. La norma prevede il beneficio per i veicoli di antica data e un’eccezione per quelli adibiti a uso professionale: tale rapporto giustifica un’interpretazione che assicuri l’applicazione della regola generale, senza estenderne l’ambito, impedendo che essa sia paralizzata da una prospettiva di utilizzo del bene solo astratta, ipotetica e virtuale, non desumibile dal libretto di circolazione.
Il ricorso è pertanto rigettato. Nulla è disposto sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte contribuente intimata. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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