Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 7896 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti, vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Il giudice, ricevuta tale dichiarazione, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso. La pronuncia in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere sulle spese per le parti non costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato una pluralità di atti statali e regionali concernenti il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le circolari attuative e la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte con i relativi allegati. Si sono costituite le amministrazioni statali tramite la difesa erariale e la Regione Piemonte con atto di mera forma.
La ricorrente ha presentato istanza cautelare, accolta in sede monocratica e successivamente confermata in sede collegiale. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tuttavia, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della lite e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamando il principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), ha rilevato che la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone una pronuncia di rito, senza possibilità di esame nel merito.
La sentenza ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato: nel processo amministrativo, in assenza di repliche o richieste delle controparti, la parte ricorrente mantiene sino alla trattazione della causa la piena disponibilità dell’azione. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, né procedere d’ufficio: l’unico esito possibile è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione resa (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612).
Quanto alle spese, il carattere in rito della pronuncia giustifica l’integrale compensazione tra le parti costituite, senza restituzione del contributo unificato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale osserva che tale restituzione sarebbe stata semmai dovuta solo in caso di soccombenza delle controparti, circostanza più che dubbia considerata la consolidata giurisprudenza del TAR Lazio in materia di payback dei dispositivi medici (sentt. nn. 8735/2025, 11550/2025, 23728/2025 e 471/2026), rispetto alla quale risulta altresì dubbia l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti non statali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nessuna statuizione per quelle non costituite.
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Nota della Redazione
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