Occupazione sine titulo e poteri del giudice amministrativo tra restituzione e acquisizione (TAR Sicilia n. 3102 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Accertata l’occupazione sine titulo di un fondo da parte dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina all’ente di far venir meno la situazione illegittima, disponendo la restituzione del bene previa riduzione in pristino oppure la sua acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 o ad altro titolo. Il danno da occupazione illegittima si presume in re ipsa, quale conseguenza della perdita di disponibilità del bene, e va liquidato con gli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca di inizio dell’occupazione, con rivalutazione. La lettera con cui il privato accetta l’indennità e manifesta la volontà di concludere la cessione volontaria non genera in capo all’ente alcun obbligo a contrarre, non essendo riconducibile a un contratto preliminare ex art. 1351 cod. civ.. Le controversie sul quantum dell’indennizzo ex art. 42 bis restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente agisce quale erede del titolare di due terreni siti nel territorio comunale, occupati d’urgenza dall’amministrazione nel 2001 per la realizzazione di un’opera pubblica e mai trasferiti mediante alcun atto autoritativo o negoziale. Il giudizio civile instaurato dall’originario proprietario si concludeva con la declinatoria di giurisdizione, con pronuncia che riteneva la controversia devoluta al giudice amministrativo.

Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti al TAR per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., e proponeva un secondo ricorso per la condanna dell’ente all’esercizio dei poteri ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero alla restituzione del terreno e al risarcimento del danno. L’amministrazione eccepiva la tardività del deposito, la genericità dei motivi, il difetto di legittimazione attiva e la non riproponibilità delle domande già decise.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione, il Collegio respinge l’eccezione di tardività: il dimezzamento dei termini previsto dall’art. 119, lett. f), c.p.a. riguarda le controversie su provvedimenti già adottati e non si estende a chi agisce per il futuro esercizio di poteri amministrativi. Infondata è anche l’eccezione di genericità, poiché dagli atti di gravame risultano desumibili richieste e ragioni. La legittimazione attiva del ricorrente è confermata dalle dichiarazioni di successione prodotte e dalla mancata contestazione tempestiva.

È invece fondata l’eccezione di non riproponibilità per la parte già decisa dal giudice civile: la domanda sulle opere di contenimento è superata dalla cessazione della materia del contendere, mentre la richiesta di accertamento dell’illegittima occupazione è stata accolta con condanna al pagamento del valore del fondo.

Quanto al ricorso per la sentenza costitutiva, il Collegio esclude che la lettera di accettazione dell’indennità e di manifestazione della volontà di cessione volontaria abbia creato un obbligo a contrarre. Il diverso regime dell’art. 5-bis legge n. 359/1992 è stato abrogato dall’art. 58 d.P.R. n. 327/2001, e la piena tutela del privato passa oggi per il recupero del bene, salvo l’esercizio dei poteri ex art. 42 bis. Il ricorso è pertanto inammissibile e in parte respinto.

Nel secondo giudizio è incontroversa l’occupazione sine titulo. L’amministrazione ha l’obbligo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto: restituire il bene previa demolizione di quanto realizzato, oppure acquisirlo ex art. 42 bis o ad altro titolo. Il danno da occupazione è in re ipsa, con presunzione superabile solo da prova contraria, e si liquida negli interessi legali sul valore del bene al momento iniziale, con rivalutazione.

Il Collegio ordina all’ente di determinarsi tra restituzione e acquisizione, con notifica e trascrizione del provvedimento, precisando che le questioni sul quantum dell’indennizzo ex art. 42 bis sono sottratte alla giurisdizione amministrativa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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