Terapia ABA nei LEA: rimborso solo previa richiesta alla ASL e rifiuto (TAR Calabria n. 715 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo A.B.A. (Applied Behavioral Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità approvate in attuazione della legge n. 134 del 2015. Accertata la patologia e la prescrizione della terapia con certificazione proveniente dalla stessa azienda sanitaria, sussiste l’obbligo di prendere in carico il paziente ed erogare in forma diretta o indiretta il trattamento. Il diritto al rimborso delle spese già sostenute presuppone però la prova che l’interessato si sia rivolto alla struttura pubblica e abbia ricevuto un rifiuto, anche tacito, o un accoglimento con modalità incompatibili con le esigenze di salute. La domanda volta a ottenere una specifica prestazione sanitaria appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una figlia minore affetta da disturbi dello spettro autistico, hanno chiesto il rimborso delle spese sostenute per le terapie A.B.A. prescritte da personale medico della azienda sanitaria provinciale e l’accertamento del diritto a ricevere per il futuro la medesima prestazione a carico del servizio sanitario. La terapia era stata prescritta con certificato del 20 gennaio 2021 e i costi erano stati sostenuti presso strutture private.
Adito in origine il Tribunale di Crotone, questi ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la causa è stata riassunta davanti al TAR Calabria. La azienda sanitaria ha contestato la domanda, sostenendo che non era stata provata l’utilizzazione di una struttura accreditata né la validità delle cure e il pregiudizio derivante dalla loro mancanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando il principio per cui la domanda diretta a ottenere una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario nazionale o regionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., richiamando sul punto Cass., sez. un., sent. 20 gennaio 2022, n. 1781.
In via preliminare i giudici hanno dichiarato la tardività della memoria difensiva depositata dall’azienda sanitaria, in violazione dei termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a., con conseguente inutilizzabilità processuale delle difese ivi esposte, ferma la validità della costituzione in giudizio (sul carattere perentorio dei termini T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 4 aprile 2019, n. 396/2019).
Nel merito, il Collegio ha confermato che il metodo A.B.A. rientra nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017, richiamando la propria giurisprudenza (T.A.R. Catanzaro, sez. II, sent. 18 marzo 2024, n. 424/2024). Poiché patologia e prescrizione risultano dalla certificazione medica della stessa azienda intimata, è provata la necessità della terapia, senza necessità di istruttoria, e la sua erogazione deve essere garantita direttamente dal servizio sanitario o indirettamente con oneri a suo carico.
Ne deriva l’obbligo della azienda sanitaria di prendere in carico la paziente ed erogare per il futuro la terapia in forma diretta, presso centri specializzati preferibilmente prossimi alla residenza della minore, ovvero in forma indiretta mediante rimborso. La determinazione concreta delle modalità e dei tempi resta riservata all’autorità sanitaria, trattandosi di valutazione connotata da discrezionalità tecnica.
È stata invece respinta la domanda di condanna al rimborso delle spese già sostenute: i ricorrenti non hanno provato di essersi rivolti alla struttura pubblica e di averne ricevuto un rifiuto. Solo la prova della richiesta e del rifiuto, anche tacito, o di un accoglimento con modalità incompatibili con la salute integra i presupposti del diritto al rimborso; gli oneri per salvaguardare la salute del minore non possono gravare sui genitori ma devono essere sostenuti dal servizio sanitario, purché sia dimostrata la condotta descritta. L’accoglimento parziale ha giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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