Risarcimento da illegittima esclusione: lucro cessante e danno curriculare (TAR Emilia-Romagna n. 423 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di una graduatoria non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, che richiede la positiva verifica del danno-evento, dell’elemento soggettivo e del nesso causale ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita trova ingresso nel giudizio risarcitorio e, ove il distacco di punteggio sia minimo a fronte di una netta divergenza dei curricula, la probabilità di conseguire l’utilità va riconosciuta in termini di ragionevole certezza e non di mera chance secondo il criterio del “più probabile che non”. Il lucro cessante da mancato conferimento dell’incarico è liquidato in via equitativa con detrazione della quota del 50 per cento per la compensatio lucri cum damno. I compensi percepiti per attività compatibili con l’incarico non sono decurtabili; il danno curriculare è liquidato nella misura percentuale dell’utile contrattuale.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta da una ASL per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 165/2001, finalizzato a un progetto di sostegno al cambiamento organizzativo delle strutture sanitarie. Superava il colloquio orale unitamente a una sola altra candidata, risultata assegnataria dell’incarico con un punto di vantaggio.
Con ricorso al TAR la ricorrente impugnava la graduatoria deducendo la mancanza dei requisiti di ammissione della controinteressata e l’illogicità della valutazione dei curricula. Il TAR accoglieva il ricorso e condannava l’Amministrazione al risarcimento; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3191/2020, accoglieva parzialmente l’appello limitatamente al capo risarcitorio, ritenuto ultra petita, respingendo il resto. La ricorrente agisce ora per ottenere il ristoro del danno da mancato conferimento dell’incarico, quantificato quanto al lucro cessante in 80.000,00 euro, oltre al danno curriculare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato di annullamento, diversamente interpretato dalle parti. Il Consiglio di Stato, riconosciuto l’interesse della ricorrente secondo il criterio della prova di resistenza, ha confermato l’annullamento della graduatoria rilevando “ictu oculi” l’illogicità della valutazione dei curricula, pur correggendo la statuizione di primo grado sulla riassegnazione dei punteggi. Da qui l’ASL deduceva il mancato accertamento della spettanza dell’incarico in termini di certezza o probabilità.
L’assunto è respinto. Il giudicato ha accertato la manifesta irragionevolezza dei punteggi attribuiti in danno della ricorrente, in particolare quanto alle pubblicazioni, stante il netto divario risultante dalla lettura dei curricula. Riconoscendo fornita la prova di resistenza, il giudice d’appello ha implicitamente accertato l’elevata probabilità del conseguimento del contratto.
Nel giudizio risarcitorio il giudizio prognostico di spettanza può trovare ingresso. Il minimo divario di un punto, a fronte di una netta differenza dei curricula e dei criteri di attribuzione dei punteggi, rende ragionevolmente certo che, in difetto dell’illegittimità, la ricorrente avrebbe conseguito l’incarico. La probabilità va dunque qualificata in termini di ragionevole certezza e non di mera chance.
Verificati gli elementi costitutivi ex art. 2043 c.c., il Collegio ritiene sussistente il pregiudizio patrimoniale da mancata percezione del compenso e la colpa dell’Amministrazione. È esclusa la violazione dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.: la mancata proposizione dell’appello cautelare è irrilevante, avendo la ricorrente esperito l’istanza di annullamento in autotutela e la tutela cautelare di primo grado.
Quanto al quantum, il Collegio limita equitativamente al 50 per cento il pregiudizio, con richiamo analogico all’orientamento sulla ritardata assunzione del dipendente pubblico e alla compensatio lucri cum damno. Non sono decurtabili i compensi della libera professione, esercitabile anche in costanza dell’incarico, né l’importo ricevuto a titolo risarcitorio per altra prestazione occasionale compatibile; è invece detratta la borsa di studio, incompatibile per modalità di esecuzione. Il lucro cessante è così determinato in 16.000,00 euro; il danno curriculare è liquidato equitativamente nella misura del 2 per cento del valore dell’incarico, pari a 1.600,00 euro, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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